CEDU: V.C. v. Italy, 1.02.2018

Il caso affrontato dalla Corte EDU riguarda una minore, dedita sin dai dodici anni all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Nonostante la ricorrente sia già stata presa in carico dal Tribunale dei Minori e dai servizi sociali, le sue condizioni non sono mai migliorate e la stessa è divenuta vittima di una rete di prostituzione e, successivamente, di una violenza sessuale di gruppo. La ricorrente lamenta che i servizi sociali, che avrebbero dovuto porre in essere un percorso di cura e protezione della ragazza, non avrebbero invece realizzato di fatto alcun progetto.

La ricorrente adisce quindi la Corte per violazione degli artt. 3 e 8 CEDU. La sentenza riconosce tali violazioni, ricordando che gli Stati contraenti hanno l’obbligo positivo di prendere delle misure che “doivent fournir une protection effective notamment s’agissant des enfants, qui sont particulièrement vulnérables, face à diverses formes de violence, et inclure des mesures raisonnables visant à empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ainsi qu’une prévention efficace mettant les mineurs à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne “ (§88).
In particolare, la Corte EDU ritiene che, nella valutazione di tale effettività, un peso preponderante debba essere dato agli sforzi dispiegati dai servizi sociali e/o di protezione dell’infanzia al fine di intraprendere le misure necessarie per la tutela del minore (§107).
Sottolinea, inoltre, che quando il soggetto da tutelare sia caratterizzato da particolare vulnerabilità (fisica o morale) le misure di protezione devono essere non solo adeguate, ma anche prese entro un breve termine (§110).

AFFAIRE V.C. c. ITALIE