Approvazione DDL 1658-B “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

ACCOGLIE

con soddisfazione l’approvazione del disegno di legge n. 1658-B  recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, che armonizza la normativa italiana recependo i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

E’ una legge che dota il nostro Paese di un sistema organico di protezione e accoglienza dei migranti più vulnerabili, garantendo loro la tutela e le opportunità di inclusione di cui hanno bisogno, nell’esclusivo e superiore interesse del minore.

OSSERVA

che la nuova legge disciplina tutti gli aspetti relativi all’accoglienza, protezione e inclusione dal minore, prevedendo per la prima volta delle procedure di accertamento dell’età e di identificazione prima inesistenti.

Diverse le novità introdotte:

  • si formalizza finalmente in un testo normativo la definizione di “minore straniero non accompagnato”, fondamentale per comprendere il grado di vulnerabilità dei soggetti a cui la legge si riferisce;
  • con una modifica al T.U. sull’immigrazione – d. lgs. 286/1998 – è stabilito il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, deferendo al Tribunale per i Minorenni ogni competenza al riguardo;
  • viene regolato il sistema di accoglienza integrato, che prevede un primo inserimento dei minori in strutture di prima accoglienza a loro destinate, all’interno delle quali è previsto un termine di permanenza di non oltre 30 giorni;
  • viene individuato, ed è questa una delle novità di maggior rilievo, un sistema di identificazione dei minori stranieri non accompagnati tramite un approccio multidisciplinare che preveda la presenza di personale specializzato e qualificato, nonché un’ampia informativa al minore e a colui che ne esercita la tutela. Viene garantita, inoltre, maggiore assistenza, prevedendo la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura;
  • previo consenso informato del minore e nel suo superiore interesse, è prevista la necessità di avviare delle indagini familiari al fine di individuare congiunti idonei a prendersi cura del minore. La competenza sul rimpatrio assistito è attribuita al Tribunale per i Minorenni, organo dedicato alla determinazione dell’interesse del minore;
  • è concessa facoltà agli enti locali di promuovere la sensibilizzazione e formazione di affidatari quale soluzione di accoglienza prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
  • è introdotto il diritto del minore ad ottenere il permesso di soggiorno per minore età anche in assenza della nomina del tutore, valido fino al raggiungimento della maggiore età;
  • in ordine alla figura del tutore, si prevede l’istituzione di un elenco di tutori volontari presso il Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati e favorire al minore una figura adulta di riferimento;
  • sono previste maggiori tutele per il diritto all’istruzione e alla salute, quale l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e la predisposizione di progetti scolastici e di apprendistato specifici volti, appunto, all’istruzione e formazione del minore. Viene, altresì, prevista la possibilità di coadiuvare il neomaggiorenne, fino al compimento dei 21 anni, nel percorso di integrazione già intrapreso;
  • l’UNCM esprime particolare soddisfazione per la previsione del diritto all’ascolto del minore straniero non accompagnato nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, nonché il diritto all’assistenza legale;
  • una particolare tutela è, infine, prevista per i minori stranieri vittime di tratta, tramite la predisposizione di un programma specifico di intervento e assistenza psico-sociale, sanitaria e legale che possa protrarsi anche dopo il compimento della maggiore età.

AUSPICA

una piena e tempestiva attuazione della legge e l’istituzione di un sistema di accoglienza e protezione organico, che superi i deficit organizzativi e burocratici ad oggi esistenti.

In particolare, UNCM

EVIDENZIA

alcune criticità che dovranno essere inevitabilmente superate se si vuole garantire l’effettività della nuova normativa:

  • la nuova ed encomiabile procedura di identificazione di cui all’art. 5 della legge si scontra con un sistema attuale in cui, invero, manca la formazione e la specializzazione del personale addetto all’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati. L’importanza di un approccio multidisciplinare e di un’effettiva informativa al minore richiedono uno sforzo da parte di tutte le istituzioni volto, appunto, a garantire la piena e concreta attuazione della suddetta disposizione;
  • la previsione di cui all’art. 11 di un elenco di soggetti disponibili ad assumere l’incarico di tutore, individuati da privati cittadini, potrebbe non offrire una effettiva tutela dei minori stranieri non accompagnati. L’esperienza sul campo mostra, infatti, che una formazione specialistica del tutore è in determinati casi imprescindibile, tanto che la stessa legge prevede la possibilità di assistenza legale. Ci si chiede, pertanto, se non sarebbe stato opportuno prevedere l’istituzione di un albo formato da avvocati disponibili ad assumere l’incarico di tutore volontario. In tal senso si sono, infatti, orientati alcuni C.d.O.;
  • il punto più vulnerabile della legge sono sicuramente gli artt. 4 e 12, atteso che ad oggi non esiste un sistema integrato di accoglienza, né questa legge indica criteri organizzativi omogenei. Ottenere il trasferimento di un minore da una struttura di prima accoglienza nell’arco di 30 giorni richiede, infatti, un impegno organizzativo ed economico che ci si augura possa effettivamente trovare attuazione. Sicuramente ci si scontrerà con una carenza strutturale alquanto evidente, nonché con una lentezza burocratica altrettanto nota di cui, tuttavia, si auspica il superamento;
  • infine, desta non poche perplessità la disposizione di cui all’art. 16 ove si prevede l’ammissione dei minori stranieri non accompagnati al gratuito patrocinio, rinviando, tuttavia, alla normativa vigente e, dunque, subordinandola ai limiti di reddito. Si prevede, inoltre, un tetto massimo di spesa annuale per tale esigenza, limitando ulteriormente il diritto di difesa dei minori. Sarebbe stato decisamente più opportuno e in linea con la ratio della normativa prevedere l’automatica ammissione al patrocinio, indipendentemente dalle condizioni reddituali.

 Roma, 4 aprile 2017

 

Avv. Rita Perchiazzi

Presidente U.N.C.M.

 

Avv. Serena Lombardo

Responsabile della Comunicazione U.N.C.M.

testo legge MSNA