Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 15183 del 20 giugno 2017

Con l’ordinanza interlocutoria n. 15183 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione, previa sospensione del procedimento, ha investito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione relativa all’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento 2201/2003.

In particolare, con riferimento alla litispendenza internazionale, i giudici italiani hanno chiesto alla CGUE di specificare se il principio di litispendenza delineato dal regolamento Bruxelles II-bis abbia rilievo unicamente ai fini della determinazione del giudice competente oppure se il mancato rispetto del principio possa valere quale causa ostativa al riconoscimento della decisione, nel Paese i cui giudici siano stati aditi preventivamente, allorché la sentenza provenga dall’Autorità giurisdizionale straniera adita successivamente; e ciò, allorché il principio di litispendenza non sia stato rispettato pienamente.

Il dubbio interpretativo sollevato dalla Cassazione sorge perché l’art. 24 del Regolamento 2201/2003 in relazione al divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria d’origine fa riferimento solo agli artt. 3-14 del Regolamento stesso, ma non anche all’art. 19 dedicato, per l’appunto, alla litispendenza.

Nel caso di specie, in pendenza del giudizio di separazione introdotto dal marito in Italia, la moglie aveva ottenuto sentenza di divorzio dal Tribunale di Bucarest.

In Italia, la sentenza romena era stata riconosciuta sia con riferimento alla statuizione sullo status divorzile, sia con riferimento all’affidamento dei figli alla madre; la Corte d’appello italiana aveva confermato la correttezza del riconoscimento della sentenza straniera e della cessazione della materia del contendere per inammissibilità della domanda con riferimento alla richiesta paterna di affidamento dei figli a sé, per sopravvenuto giudicato della sentenza romena riconosciuta in Italia.

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione intende domandare un chiarimento circa la portata del principio di litispendenza: se cioè lo stesso debba intendersi in senso stretto o se si possa privilegiare una sua interpretazione più ampia.

Cassazione ordinanza 15183 del 2017