Corte di Cassazione, Sez. I Civ., n. 24542/2016

Pur in pendenza, in Italia, di giudizio di separazione, deve essere riconosciuta la sentenza straniera che, all’estero, abbia pronunciato il divorzio tra i coniugi, ancorché il procedimento divorzile sia stato introdotto successivamente.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto, cassando con rinvio, il ricorso del marito, di cittadinanza albanese, il quale aveva ottenuto in Albania la sentenza di divorzio nei confronti della moglie, pure cittadina albanese, nonostante pendesse in Italia già giudizio di separazione introdotto dalla moglie.

Il Tribunale aveva infatti disposto il riconoscimento della sentenza straniera, ma avverso tale decisione aveva proposto appello la moglie, ed i giudici di seconde cure avevano accolto le doglianze della donna.

I giudici di legittimità, invece, accolgono il ricorso del marito: in base all’art. 31 l. 218/1995 viene ad essere applicata la legge nazionale comune dei coniugi (legge albanese), che non prevede l’istituto della separazione ma il solo divorzio, senza che questo rappresenti una circostanza discriminatoria per cui sia consentito al giudice nazionale derogare a tale indicazione, ad esempio scegliendo di applicare la legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale.

La sentenza di divorzio ottenuta in Albania risulta quindi pienamente riconoscibile in Italia, anche se nel nostro Paese ancora pende il giudizio di separazione, perché tra i due giudizi non sussiste litispendenza e dunque non può applicarsi il principio di prevenzione temporale: non avendo stesso oggetto, e non risultando presenti altri ostacoli al riconoscimento della sentenza albanese di divorzio, la stessa è riconosciuta in base all’art. 64 l. 218/1995.

Cass. 24542/2016