Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 13912 del 5 giugno 2017

Il padre di una minore ha chiesto al Tribunale di Roma la modifica delle condizioni della separazione consensuale, nella parte relativa all’affidamento della bambina.

La moglie costituendosi in giudizio ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma sul presupposto che la minore ormai da due anni viveva con lei negli Stati Uniti; il Tribunale di Roma ha respinto l’eccezione ritenendo che il giudizio di modifica si strutturasse come un’integrazione del procedimento di separazione rispetto al quale, anni prima, la moglie aveva già accettato la giurisdizione italiana.

La moglie ha dunque presentato alla Corte di Cassazione istanza per regolamento di giurisdizione.

I Giudici di legittimità chiariscono il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello americano.

Anzitutto, è stata affermata l’autonoma del giudizio di modifica delle condizioni di affidamento della minore rispetto al giudizio di separazione, in linea con quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento 2201/2003.

In particolare, da tale norma è stata desunta l’importanza della giurisdizione di prossimità in tutte le decisioni relative all’affidamento dei figli minori: un principio che prevale rispetto a qualsiasi ipotesi di proroga della giurisdizione, anche qualora la stessa, in teoria, fosse stata volontariamente accettata.

L’applicazione del criterio di competenza giurisdizionale fondato sulla residenza abituale del minore è inoltre coerente con i principi di cui alla Convenzione de L’Aja del 1961 richiamata dall’art. 42 L. 218/1995, ritenuta applicabile al caso di specie.

Tale criterio persegue infatti lo scopo di garantire la continuità degli affetti affidandone la tutela al giudice ritenuto più idoneo sulla base del principio di prossimità agli interessi del minore.

Cassazione ordinanza 13912 del 2017