Linee guida del curatore speciale /difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e de potestate

Premesso

che l’entrata in vigore delle norme processuali della legge n. 149/2001, in applicazione del principio del giusto processo ex art. n. 111 della Costituzione, ed in linea con i principi della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 ratificata con legge n. 77/2003, ha introdotto la difesa tecnica del minore nei procedimenti civili minorili più importanti e delicati quali i procedimenti “de potestate” ed i procedimenti di adottabilità;
che peraltro la legge nulla prevede in relazione alla preparazione ed alla formazione del difensore del minore ed ai principi a cui il medesimo deve ispirarsi nell’assolvimento del proprio incarico;
che lo stesso codice deontologico forense, allo stato, non contempla alcuna norma specifica sui doveri del difensore del minore;
che con l’entrata in vigore della legge n. 149/2001 si è rafforzata negli avvocati minorili la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce nel processo civile minorile la difesa degli interessi e dei diritti della persona bambina e della persona in formazione, nonché la piena consapevolezza delle implicazioni psicologiche e relazionali insite in tale ruolo;
che l’U.N.C.M ha elaborato Linee Guida nazionali nel corso del Congresso Nazionale di Gallipoli del 26-28 giugno 2009;
che dette linee guida necessitano di continua implementazione ed aggiornamento anche in considerazioni delle indicazioni emerse successivamente nell’ambito nei vari protocolli delle Camere Minorili locali (Torino, Milano, Padova, Potenza), delle Guidelines of Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice adottate il 17 novembre 2010, delle norme deontologiche proposte dall’U.N.C.M e nel rispetto delle norme del codice deontologico forense;
che, pertanto, l’U.N.C.M ha ritenuto di aggiornare come segue le proprie

Linee Guida

  1. il difensore/curatore speciale del minore possiede una formazione specifica e qualificata ed una reale motivazione a rivestire l’incarico;
  2. il difensore/curatore speciale del minore nell’espletamento del proprio mandato valuta il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;
  3. il difensore/curatore speciale del minore nell’espletamento del proprio mandato agisce in perfetta autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;
  4. l’avvocato si astiene dall’assumere l’incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo famigliare;
  5. il difensore/curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
  6. il difensore/curatore speciale del minore nell’espletamento del proprio mandato richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all’assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative;
  7. il difensore/curatore speciale del minore, nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, mantiene rapporti costanti con il curatore speciale/difensore del minore nel procedimento penale stesso;
  8. il difensore/curatore speciale del minore tiene contatti con l’ente affidatario ed i Servizi Sociali e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio Consulente Tecnico di Parte nel caso in cui venga disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio;
  9. il difensore/curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente e partecipa personalmente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;
  10. il difensore/curatore speciale del minore, nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
  11. il difensore/curatore speciale del minore partecipa alla audizione del minore sensibilizza e sollecita le Parti affinché l’audizione in udienza del minore di età non sia condizionata dalla presenza delle Parti e dei loro difensori e suggerisce modalità alternative di partecipazione, in modo che sia garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa ed al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;
  12. il difensore/curatore speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all’età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione del suo terapeuta, dei servizi sociali e dell’eventuale tutore;
  13. il difensore/curatore speciale del minore infradodicenne valuta con il tutore se esistente, con gli operatori dei servizi, e con l’eventuale terapeuta l’opportunità di incontrarlo preferibilmente presso il proprio studio; valuta anche l’opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di un proprio eventuale Consulente Tecnico di Parte, nel caso in cui sia disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio;
  14. il difensore/curatore speciale del minore ultradodicenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con gli interessi superiori del medesimo;
  15. il difensore/curatore speciale del minore durante l’incontro, fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all’autorità giudiziaria, pur informandolo che come difensore/curatore speciale dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo, in considerazione dell’interesse del minore;
  16. il difensore/curatore speciale del minore capace di discernimento si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull’esito della procedura;
  17. il difensore/curatore speciale del minore tutela l’anonimato del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Milano-Bari, 8 maggio 2012

Avv. Grazia Ofelia CESARO
Responsabile Settore Civile U.N.C.M