Osservazioni sulle proposte di riforma della giustizia minorile

Per quanto concerne, invece, i riflessi in ambito penale dei diversi e differenziati progetti di Riforma della Giustizia Minorile

EVIDENZIA

1) Il processo penale minorile, così come attualmente disciplinato (pur con alcuni opportuni correttivi ed adeguamenti), garantisce il perseguimento delle necessarie finalità educative, obiettivo imprescindibile per un procedimento penale che miri – oltre che all’essenziale scopo dell’accertamento del fatto – a favorire il pieno recupero sociale del minore autore di reato e la rapida fuoriuscita dello stesso dal circuito penale.

2) Ne deriva, pertanto, che vadano in ogni caso salvaguardati interamente:

a) l’attuale struttura del processo penale minorile e di tutti gli istituti ad oggi disciplinati con il D.P.R. 448/1988;
b) l’attuale composizione togata ed onoraria dei collegi, oltre che la specializzazione e la competenza esclusiva di tutti i magistrati sia giudicanti che inquirenti, anche per la fase esecutiva della pena fino al raggiungimento del 25° anno di età dell’autore di reato già minorenne;
c) la necessaria specializzazione dei difensori (con la previsione di specifici obblighi deontologici secondo le recenti proposte in tal senso dell’U.N.C.M.) e di tutti gli altri operatori coinvolti;
d) la ineliminabile attività del Servizio Sociale Minorile Ministeriale (U.S.S.M.) e di quello territoriale.

3) L’intervento riformatore potrebbe essere, invece, l’occasione per favorire il recepimento di tutti quei correttivi, già da tempo segnalati dall’U.N.C.M., quali:

a) l’elaborazione di un nuovo modello di ordinamento penitenziario minorile, secondo le indicazioni contenute nelle proprie linee-guida del 22.10.2011 (3° Congresso U.N.C.M. di Firenze) e del 26/28.06.2009 (2° Congresso U.N.C.M. di Gallipoli);
b) l’introduzione codificata dell’istituto della Mediazione Penale Minorile sulla base delle proposte già avanzate nel biennio 2006/2007 e delle ulteriori integrazioni espresse dall’U.N.C.M. con le linee-guida del 26/28.06.2009 (2° Congresso U.N.C.M. di Gallipoli);
c) la previsione normativa di nuovi modelli di trattamento sanzionatorio nel processo penale minorile sulla base delle medesime linee-guida innanzi richiamate.

4) Va certamente auspicato che le competenze penali dell’attuale Tribunale per i Minorenni continuino ad essere attuate secondo la vigente strutturazione del D.P.R. 448/1988, a prescindere dalla preferenza per l’una (Tribunale della Famiglia) o per l’altra (Sezioni Specializzate) forma ordinamentale, con la precisazione che, tuttavia, il miglior risultato potrebbe ottenersi solo ottimizzando al massimo il coordinamento fra i plurimi interventi (penali, civili, amministrativi) riguardanti il minore, attuati da parte di un’Autorità Giudiziaria che effettivamente ponga al centro della propria attenzione la persona del minore nel suo complesso.

5) Non può, infine, essere trascurato che, nell’ipotesi in cui si intenda estendere (come previsto da alcune delle attuali Proposte di Legge) anche a talune tipologie di reati commessi da maggiorenni in danno di minorenni le competenze penali dell’attuale T.M. (applicabili ad oggi esclusivamente per reati commessi da minorenni, quand’anche in danno di altri minori), si manifesta in linea di principio la condivisione per l’attenzione che si intende riservare anche al minore vittima di reato, ma non ci si può esimere dal sottolineare che tale attrazione di competenza potrebbe seriamente prestare il fianco ad un vaglio di costituzionalità delle relative norme, in quanto verrebbe a crearsi la situazione potenziale di un “trattamento processuale differenziato” per l’adulto che commetta un determinato tipo di reato in danno di una persona minorenne piuttosto che nei riguardi di un soggetto maggiorenne.

Roma/Bari, 21 giugno 2012

IL PRESIDENTE U.N.C.M.
Avv. Luca MUGLIA