L’autosufficienza economica quale nuovo parametro dell’assegno di divorzio – Cass. 11504/2017

Di importanza storica la sentenza n. 11504 emessa dalla Suprema Corte il 10.05.2017 con cui, dopo circa 27 anni, la Corte ribalta il proprio orientamento dichiarando che “non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Tenendo conto dell’evoluzione sociale della famiglia, deve ritenersi che il parametro del tenore di vita collide radicalmente con l’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: “un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/2014) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9)”.

Dunque il parametro di riferimento va individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.

I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

sentenza n.11504 2017