Tavolo dell’Avvocatura 24/25 aprile 2012

SPECIALIZZAZIONI

Con riferimento al tema delle “specializzazioni forensi”, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di avvocato specialista, l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI formula le seguenti osservazioni.
Tra gli scopi principali dell’U.N.C.M. vi è quello di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e di famiglia, nonché di contribuire alla qualificazione degli avvocati nei procedimenti in materia di famiglia e minorili (civili e penali), dei difensori del minore persona offesa dal reato, dei curatori e dei tutori.
L’U.N.C.M., quindi, guarda con favore alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi, avendone sollecitato più volte nel corso degli anni l’attuazione in concreto.

SEGUE
Per queste ragioni, l’Unione Nazionale Camere Minorili esprime il proprio orientamento favorevole all’introduzione ed alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi e, ai fini sopra indicati, individua il seguente emendamento.

Proposta di legge sulla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (C3900).

Emendamento art. 8

Il comma I è così sostituito:

“È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal C.N.F. o dal C.S.A., acquisiti i pareri delle associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense”.

Si precisa, infine, che per quanto riguarda l’individuazione dell’organo deputato all’adozione del regolamento (il C.N.F. o il C.S.A.), ci si rimette alle indicazioni maggioritarie provenienti dall’assemblea del Tavolo dell’Avvocatura ed alle determinazioni conseguenti.
Cordiali saluti.

Roma, 23 aprile 2012

Il Presidente
Avv. Luca Muglia