tavolo tecnico accesso alla professione forense

Preg.mo

Dr. Marco Mancinetti
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari della Giustizia
Via Arenula, 70
R O M A

Oggetto: Tavolo tecnico “ Accesso alla professione Forense”

Gentile dott. Mancinetti,
rispondendo alla Sua richiesta pervenuta in data 24 settembre u.s. l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI formula sui temi all’oggetto le seguenti proposte.
a. Sul tema della specializzazione:
Tra gli scopi principali dell’U.N.C.M. vi è quello di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, nonché di contribuire alla qualificazione degli avvocati nei procedimenti in materia di famiglia e minorili (civili e penali), dei difensori del minore persona offesa dal reato, dei curatori e dei tutori.
All’avvocato minorile e di famiglia, che interviene nei procedimenti civili e nel processo penale in difesa del minore (imputato/ vittima di reato) o che viene nominato tutore/curatore speciale del minore, è affidata la tutela dei diritti umani e fondamentali e dei diritti dei minori in particolare ed esercita il proprio ruolo tecnico- professionale in materie delicate1 svolgendo una funzione sociale .
L’U.N.C.M., quindi, guarda con favore alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi, avendone sollecitato più volte nel corso degli anni l’attuazione in concreto (cfr comunicati sulla Riforma della professione pubblicati sul sito www.camereminorili.it) e formula le seguenti proposte di modifica al testo del Senato (AC 3900, XVI legislatura) nel testo licenziato l’11 giugno 2012

  • i. art. 8 comma 1 – il rilascio del titolo di specialista deve necessariamente essere subordinato a verifiche fondate sull’accertamento dell’esperienza professionale effettiva si propone quindi la seguente modifica (in grassetto nel testo)  “È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal C.N.F. o dal C.S.A., acquisiti i pareri delle associazioni forensi costituite ai sensi dell’art. 9 del presente articolo .
  • ii. Art. 8 comma 2 lett. a) – si condivide la proposta di modifica del testo nella formulazione indicata nell’art. 9, comma 2, lett. a) della Commissione Giustizia della Camera
  • iii. Art. 8 comma 2 lett. b) – ai corsi formativi e professionali per il conseguimento dei titoli di specializzazione possono essere ammessi avvocati con un’iscrizione all’albo di almeno un anno: si ritiene che tale termine sia troppo breve per l’acquisizione di esperienze professionali e di studio e ricerca e si propone la seguente modifica (in grassetto nel testo)  “(…) ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della domanda di iscrizione abbiano maturato una maturità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni”
  • iv. Art. 8 comma 11 –  la norma transitoria deve privilegiare il criterio della verifica dell’esperienza maturata  e sembra preferibile la previsione di corsi di specializzazione facoltativi e alternativi all’accertamento dell’effettiva esperienza maturata. L’UNCM aveva già suggerito (nel caso in cui fosse prevista – come appare dalla proposta di modifica della Commissione Giustizia della Camera contenuta nell’art. 9, comma 11 – la norma che possono conseguire il titolo di specialista gli avvocati che, alla data in vigore della legge, avranno maturato una certa anzianità di iscrizione all’albo) l’abbassamento di tale soglia, prevedendo come requisito quello della anzianità di iscrizione all’albo continuativa di 12 anni, e ciò in linea con quanto normativamente richiesto per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori (art. 4 comma I della Legge 24 febbraio 1997 n. 27 dal titolo “Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense”). Per le predette considerazioni si condivide la proposta di modifica – nella formulazione indicata nell’art. 9, comma 11 della Commissione Giustizia della Camera – con le modifiche indicate in grassetto: “Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno da almeno 12 anni, sulla base dell’esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite nelle aree specialiste individuate nel regolamento CNF, possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della Giustizia, previo parere del CNF, ai sensi dell’art.1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono determinati i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell’ordine dell’iscritto”. 

b. Sull’accesso alla professione : tirocinio professionale
Si condividono le nuove misure relative all’accesso della professione, previste negli art. 39 e 41 della proposta di legge in esame e in particolare la previsione che: i. la pratica sia svolta per la durata di mesi 24 (non essendo condivisibile la diversa previsione di cui all’art.9, comma 6 del decreto-legge n.1/12 essendo il tirocinio finalizzato all’acquisizione delle conoscenze pratiche relative all’esercizio della professione); ii. il tirocinante debba frequentare corsi di formazione biennali in aggiunta alla pratica forense con un esame finale; iii. l’incompatibilità dell’attività di tirocinio con il rapporto di pubblico impiego; iv. la corresponsione di un adeguato compenso al praticante avvocato commisurato all’apporto dato per l’attività svolta (condividendo formulazione indicata nell’art. 41, comma 8 della Commissione Giustizia)

c. Sul corso universitario
In considerazione della funzione sociale cui l’avvocato è chiamato a rispondere per il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali l’UNCM ritiene indispensabile inserire nel corso di laurea lo studio delle materie che nelle svolgimento futuro della specializzazione daranno accesso ai titoli per conseguire la specializzazione e, in particolare, corsi di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale. 

Per un ‘ effettiva conoscenza delle modalità di svolgimento della futura professione è altresì necessario prevedere corsi propedeutici di argomentazione giuridica e argomentazione forense e ciò per favorire, attraverso lo studio di opportuni stili di ragionamento, di comunicazione e di stesura degli atti, la futura trattazione efficiente del processo.

Con i migliori saluti
LUCA MUGLIA
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

Note:
1  in Europa si definisce “giurisdizione delle relazioni” quella in cui il giudice viene chiamato a decidere in ordine alla vita privata e familiare di una persona, intervento che secondo l’ordinamento costituzionale multilivello deve essere limitato (art. 8 C.E.D.U.) alla misura necessaria alla “protezione della salute o della morale o dei diritti e delle libertà altrui”.