Tribunale per i Minorenni di Firenze: riconosciuta l’adozione di due minori all’estero da parte di una coppia di padri

Con decreto reso ai sensi dell’art. 36 comma 4° della legge 184/1983 il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato il riconoscimento, con gli effetti dell’adozione legittimante, del provvedimento di adozione di due minori in stato di abbandono pronunciato in favore di una coppia di cittadini italiani dello stesso sesso in Inghilterra.

La coppia aveva infatti soddisfatto tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 co. 4° l. ad. per poter chiedere il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione in Italia: in particolare gli stessi risultavano residenti continuativamente da più di due anni in Inghilterra, i minori adottati erano stati dichiarati in stato di abbandono dalle autorità inglesi, la procedura adottiva all’estero si era perfezionata nel rispetto della locale normativa sull’adozione e di fronte alle autorità competenti.

Al vaglio del Giudice minorile si poneva la questione della conformità della sentenza straniera ai principi contenuti nella Convenzione de L’Aja del 1993; ed in particolare, della conformità in relazione al principio di rispetto dell’ordine pubblico tenuto conto dell’interesse del minore.

Ad avviso del Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso di specie occorre fare riferimento al principio di “ordine pubblico internazionale” da intendersi quale “complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”. A tal proposito, non può ritenersi contrario all’ordine pubblico “un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali”.

Per il Collegio, dunque, non rileva che la coppia di richiedenti il riconoscimento non sia coniugata e non sia riconducibile al paradigma del matrimonio tra persone di sesso diverso richiesto per l’adozione nazionale, in quanto tale profilo non attiene all’ordine pubblico internazionale, e non è richiesto nell’ambito dello schema dell’art. 36 co. 4° l.ad., che poggia su presupposti diversi.

Invero, proprio il rispetto di tale requisito, e la necessità di tutelare il superiore interesse dei minori, impone il riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero anche in Italia, con effetti legittimanti, in quanto tale riconoscimento è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile e rispetto cui lo status filiationis deve ricevere piena tutela.

Decreto Tribunale per i Minorenni di Firenze