Cassazione Civile, Sez. I, 8 aprile 2016, n. 6919: la PAS quale obbligo di accertamento giudiziale a tutela del superiore interesse del minore alla bigenitorialità

“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Con un’interessantissima ed innovativa pronuncia la Corte osserva come il diritto alla bigenitorialità del minore e al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU esulano da qualsivoglia considerazione di carattere scientifico in ordine all’individuazione della PAS come malattia riconosciuta o meno atteso che l’esistenza di comportamenti ostili da parte di un genitore volti ad escludere il pieno esercizio del diritto alla genitorialità da parte dell’altro costituisce prima di tutto un elemento che il Giudice deve attenzionare nel superiore interesse del minore.