Cassazione, sez. I civile, 26.01.2018, n. 2044

Il caso riguarda la sottrazione di due minori, nati da madre italiana e padre ungherese. La madre, residente con tutta la famiglia in Ungheria, conduce illegittimamente i figli in Italia. Pur constatando l’illegittimità della sottrazione internazionale avvenuta, il Tribunale per i minorenni di Venezia decide di non ordinare il rientro dei due bambini in Ungheria, per il rischio di conseguenze dannose fisiche e psicologiche. Il padre ricorre per Cassazione, la quale però con la decisione in esame conferma il provvedimento del Giudice veneziano, definendo la sentenza “priva di vizi logici e congruamente motivata”, anche perché nella valutazione della sussistenza del rischio di pregiudizio psicofisico per entrambi i minori – connesso all’eventuale rientro in Ungheria presso il padre – il giudice di merito ha adeguatamente considerato l’esistenza di procedimenti penali pendenti a carico del padre nel Paese d’origine, nonché la mancata assunzione, in Ungheria, di apposite misure di protezione del nucleo familiare contro gli agiti paterni. Tutti elementi, questi, che concorrono a consegnare al giudicante il quadro di un clima familiare teso e gravemente pregiudizievole.

Cass. 30.11.2018 – sottrazione di minore