La Cassazione si pronuncia sul riparto di competenza ex art. 38 disp. att. c.c.

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla novella dell’art. 38 disp. att. c.c.

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349 (Pres. Di PalMa, rel. Acierno)

Legge 219/2012 – Nuovo art. 38 disp. att. c.c. – nuova competenza cd. per attrazione del tribunale Ordinario – Domanda di decadenza ex art- 333 c.c. – Competenza del t.o. – Sussiste   (artt. 330, 333 c.c., 38 disp. att. c.c.).

“L’art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. — nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa legge 219 del 2012), come nella specie — attribuisce tra l’altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d’Appello). L’identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Ne consegue che nel caso, quale quello di specie, in cui — successivamente all’instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla corte d’appello in composizione ordinaria”