Corte di Cassazione 5 aprile 2016 n. 13525/2016 del 5 aprile 2016

Non commettono reato i genitori del bambino nato da madre surrogata se nel paese estero (nel caso di specie l’Ucraina) tale pratica è lecita.
La Consulta ha respinto il ricorso della Procura della Repubblica che voleva condannare i coniugi per violazione della Legge n. 40/2014 sulla fecondazione assistita e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del neonato e per falsità in atto pubblico.
La Corte, di fronte alle incertezze giurisprudenziali sulla questione, richiama l’articolo 7 della CEDU che sancisce il principio della legalità dei delitti e delle pena con la conseguenza che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono.
Il pensiero non può che andare al famoso caso Paradiso Campanelli in cui il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l’allontanamento del minore, collocandolo in comunità per ben due anni, in considerazione della presunta responsabilità penale dei coniugi.