Corte di Cassazione, Sez. I Civ., n. 21741/2016

È riconoscibile in Italia, integralmente, e non soltanto per la parte relativa allo status, la sentenza di divorzio pronunciata all’estero (nel caso di specie, a Cuba), ancorché una delle parti, con accordo di separazione consensuale omologato, avesse inizialmente rinunciato a far valere il riconoscimento delle statuizioni straniere e nonostante la sentenza divorzile contenga una diversa regolamentazione, rispetto alle statuizioni separatili, delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, del collocamento dei minori e delle questioni di natura economica.

Ad avviso della Corte di Cassazione i due provvedimenti non sono infatti assimilabili e sussiste una differenza di petitum, causa petendi ed effetti. Non si pone quindi neppure il problema del contrasto tra giudicati, che sono radicalmente diversi: la sentenza di divorzio è quindi riconoscibile nella sua integrità.

sentenza 21741/16