Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 1° giugno 2017 n. 13880

La Corte di cassazione, con la sentenza 1° giugno 2017 n. 13880, rigetta l’eccezione di costituzionalità sollevata da un uomo dichiarato giudizialmente papà dopo aver rifiutato l’indagine genetica, rilevando che non vi è disparità di trattamento tra la facoltà concessa alla donna di abortire o comunque di restare anonima dopo il parto e l’assenza per l’uomo che non voglia essere riconosciuto padre di un diritto a non sottoporsi al test del Dna: “l’interesse della donna a interrompere la gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978 o a rimanere anonima ai sensi del D.P.R. n. 396 del 2000, non può essere assimilato all’interesse di chi, negando la volontà diretta alla procreazione, pretenda di sottrarsi alla dichiarazione di paternità naturale. Non può pertanto lamentarsi alcuna disparità di trattamento, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di regolare in maniera differenziata situazioni tra loro diverse”.

Cassazione-civile-01.06.2017-n.-13880