Corte d’Appello Trento 23 febbraio 2017: riconosciuto il legame genitoriale tra due papà e una coppia di gemelli nata da maternità surrogata.

La Corte territoriale di Trento applica a due papà i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso, riconoscendo la status di genitore al padre che non aveva nessun legame biologico con i minori.

Il collegio nel motivare la decisione richiama le più recenti pronunce emesse sulla questione, quali appunto la sentenza della Suprema Corte n. 19599/16, osservando che “nella valutazione di compatibilità dell’atto straniero con l’ordine pubblico, il giudice deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme  rispetto ad una o più norme interne, ma se esso contrasti con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”.

E, senza dubbio, in casi come quello in commento, a venire in considerazione è il superiore interesse del minore a conservare lo status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in altro Stato.

Il rilievo che il legame familiare instauratosi tra i due padri e i minori assume nella decisione della Corte è sottolineato in uno dei passaggi più importanti della pronuncia: si deve escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite”.

Ordinanza Corte d’Appello Trento