Osservazioni su testo del regolamento sulle specializzazioni

Preg.mo
Prof. Avv. Guido ALPA
PRESIDENTE del C.N.F.
ROMA

Oggetto: osservazioni su testo del regolamento sulle specializzazioni –

Gentile Presidente,
con riferimento al testo del regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di avvocato specialista, l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI intende formulare le seguenti osservazioni.
Tra gli scopi principali dell’U.N.C.M. vi è quello di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, nonché di contribuire alla qualificazione degli avvocati nei procedimenti in materia di famiglia e minorili (civili e penali), dei difensori del minore persona offesa dal reato, dei curatori e dei tutori.
L’U.N.C.M., quindi, guarda con favore alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi, avendone sollecitato più volte nel corso degli anni l’attuazione in concreto.
Per queste ragioni, in attesa che si definisca il contenzioso avente ad oggetto la competenza a disciplinare la materia, l’U.N.C.M. esprime, in ogni caso, il proprio orientamento favorevole all’introduzione ed alla conseguente regolamentazione normativa della specializzazione forense.

1) DIRITTO DI FAMIGLIA, DEI MINORI E DELLE PERSONE
Tra le aree di specialità individuate nel regolamento, in relazione alle quali l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione, compare quella del “diritto di famiglia, dei minori e delle persone”.
Come già detto, fin dalla sua costituzione l’U.N.C.M. ha riservato spazio ed attenzione al tema primario della formazione, della deontologia e della specializzazione dell’avvocato in campo minorile, mediante la realizzazione di specifici eventi formativi e la elaborazione di testi di legge o emendamenti legislativi (oggetto di svariate audizioni parlamentari).
Pertanto, l’inserimento dell’area di specialità del “diritto di famiglia, dei minori e delle persone” nell’attuale testo del regolamento appare, a nostro giudizio, certamente condivisibile.
Non può e non deve sfuggire, peraltro, che l’U.N.C.M. ha più volte sollecitato il legislatore (nelle sedi istituzionali in cui è stata chiamata ad esprimersi) affinché vengano varate riforme strutturali, previa istituzione di un apposito “Tribunale della Famiglia, dei Minori e delle Persone” che avochi a sé ogni competenza, ribadendo come tale delicata materia necessiti, oltre che di una disciplina organica, anche e soprattutto di giudici e di avvocati “specializzati”.

2) DIRITTO PENALE MINORILE
Il rilievo che intendiamo muovere è finalizzato a rappresentare la necessità che nell’elenco delle specializzazioni sia inserita anche l’area del “diritto penale minorile”.
Una siffatta necessità discende, in primo luogo, da precise fonti normative (l’art. 11 del D.P.R. n. 448/1988 recante Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e l’art. 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/1988 ) che, con riferimento alla formazione del difensore d’ufficio dell’imputato minorenne, prevedono l’obbligo di frequentare “corsi di perfezionamento ed aggiornamento nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva”
L’ordinamento processuale minorile, infatti, esige che il difensore sia dotato di una specializzazione in campo educativo, essendo ad esso attribuito essenzialmente un ruolo di mediazione tra la strategia tecnico-difensiva e l’elaborazione degli eventuali progetti di recupero della personalità in formazione del minore (cfr. sul punto A.C. Moro, P. Pazè, R. Mazzone in Il Processo Penale Minorile, Commentario al D.P.R. 448/1988 a cura di Glauco Giostra, Giuffrè 2009).
Da ultimo, si è sottolineato da più parti che il requisito della specializzazione – come sopra enucleato per il difensore d’ufficio – dovrebbe necessariamente estendersi anche alla nomina del difensore di fiducia, previa istituzione di appositi elenchi.
Ma l’esigenza di riservare al“diritto penale minorile” uno spazio autonomo discende, altresì, dall’ambito formativo che riguarda il difensore del minore vittima di reato.
E’ evidente, infatti, che anche la difesa del minore “persona offesa dal reato”, così come accade per l’imputato minorenne, presuppone un ambito formativo specifico nel campo delle scienze psico-sociali o, comunque, nel settore delle discipline extra-giuridiche.
Al riguardo, giova ricordare che l’U.N.C.M. sostiene, da sempre, che nella specifica e delicata materia che riguarda la tutela del minore p.o. l’avvocato è chiamato ad esercitare il diritto del minore ad essere difeso non solo nel processo, ma anche e soprattutto “dal processo” e dalle sue traumatiche “storture”.
Ipotizzare, come implicitamente è stato fatto, che con riferimento al conseguimento del diploma di specialista le “peculiarità formative” proprie dell’avvocato del minore nel settore penale possano essere soddisfatte e garantite dall’assorbimento di tale materia nell’area generale del diritto penale ovvero in quella del diritto di famiglia, dei minori e delle persone, appare un grave errore di sottovalutazione.
Si aggiunga che qualora si dovesse ritenere valida la seconda delle due ipotesi l’avvocato minorile/penalista/utente interessato al conseguimento del titolo di specialista sarebbe costretto a comprovare, necessariamente, l’esercizio della professione anche in ambito civile minorile (c.d. competenza pratica) ed a sostenere in tale ambito le relative prove di esame.
Tutto ciò contrasta, evidentemente, con il medesimo spirito che ha animato l’emanazione del regolamento.
Orbene, la necessità di inserire l’area del “diritto penale minorile” nell’elenco delle specializzazioni potrebbe essere soddisfatta facendo ricorso a due soluzioni alternative:
A) prevedere un’area autonoma denominata “diritto penale minorile” che consenta all’avvocato di ottenere il relativo diploma di specialista mediante la frequentazione di specifici corsi di formazione o, eventualmente, attraverso l’introduzione di un “monte ore suppletivo” di formazione in aggiunta alla formazione base prevista per l’area del diritto penale;
ovvero
B) prevedere che all’interno dell’area del diritto di famiglia, dei minori e delle persone sia possibile accedere alla sezione denominata “diritto penale minorile” che consenta all’avvocato di ottenere il relativo diploma di specialista mediante la frequentazione di specifici corsi di formazione o, eventualmente, attraverso l’introduzione di un “monte ore suppletivo” di formazione in aggiunta alla formazione base prevista per l’area
del diritto di famiglia, dei minori e delle persone.

3) DEONTOLOGIA
Premesso che il C.N.F. ha evidenziato che si imporrà una conciliazione delle norme del regolamento sulle specializzazioni con quelle del codice deontologico forense (con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis), appare opportuno segnalare che a margine del Congresso Nazionale di Gallipoli (26/28 giugno 2009) l’U.N.C.M. ha elaborato una “Proposta di modifica al codice deontologico forense”, molto apprezzata dagli addetti ai lavori, nella quale sono stati affrontati i seguenti temi:

  • il “dovere di competenza” dell’avvocato minorile e di famiglia;
  • il “dovere” – soprattutto quando sono coinvolti minori – di ricercare soluzioni il più possibile condivise, privilegiando il ricorso alla mediazione familiare;
  • il “divieto” per l’avvocato del genitore di avere ogni forma di colloquio sulle circostanze oggetto del procedimento con i figli minori della parte assistita (che non devono essere in alcun modo coinvolti nel conflitto tra i genitori);
  • il “divieto” per l’avvocato del genitore di assumere la difesa del figlio della parte assistita nella stessa controversia e/o in successivi procedimenti in materia familiare o minorile e il corrispondente “divieto” per l’avvocato del minore di assumere la difesa di uno dei genitori (info:www.camereminorili.it).

4) NORMA TRANSITORIA
In ragione della “norma transitoria” inserita nel regolamento solo gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno raggiunto una anzianità di iscrizione all’albo continuativa di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista.
Al di là del contenuto della norma in questione, per certi versi opinabile, l’U.N.C.M. ritiene necessario suggerire l’abbassamento di tale soglia, prevedendo come requisito quello della anzianità di iscrizione all’albo continuativa di 12 anni, e ciò in linea con quanto normativamente richiesto per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori (art. 4 comma I della Legge 24 febbraio 1997 n. 27 dal titolo “Soppressione dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense”).
In conclusione, l’U.N.C.M., fortemente impegnata nella formazione professionale degli avvocati minorili e di famiglia, si rende fin d’ora disponibile a fornire al C.N.F. la propria fattiva collaborazione ed il proprio contributo tecnico-scientifico ai fini specifici di cui al regolamento in oggetto.
Cordiali saluti.

Roma, 11 febbraio 2011

LUCA MUGLIA
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI