Sentenza 10 gennaio 2017, CEDU, IV Sezione, Babiarz c. Polonia (ricorso n. 1955/2010)

Il caso deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguarda una giovane coppia di coniugi di una piccola cittadina della Polonia: il marito ha intrapreso una convivenza stabile con una nuova compagna, da cui ha anche avuto una figlia.

Il marito ha chiesto alle autorità giudiziarie polacche di pronunciare il divorzio: la richiesta è stata però respinta. In particolare, secondo la legge polacca e l’interpretazione resa dai Giudici nazionali, non può addivenirsi allo scioglimento del matrimonio perché il ricorrente versa colpa per violazione dell’obbligo di fedeltà ed altresì perché la moglie, oppostasi al divorzio, ha manifestato la volontà di riconciliarsi con il marito.

Esauriti vanamente i rimedi interni, il marito adisce la Corte di Strasburgo, invocando la violazione, da parte del proprio Stato, degli articoli 8 e 12 CEDU.

La CEDU si è pronunciata tuttavia negativamente, ribadendo un’interpretazione restrittiva della Convenzione Europea, la quale ad avviso della Corte non prevede un diritto al divorzio (« 49. The Court has already held that neither Article 12 nor 8 of the Convention can be interpreted as conferring on individuals a right to divorce »).

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