Sentenza Cassazione sul Reg. CE 2001/2003: rinvio alla Corte di Giustizia Europea

Con una interessante ed articolata sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione rimette alla Corte di Giustizia Europea un conflitto interpretativo sul Reg. CE 2001/2003 con particolare riferimento all’art. 3.

Il fatto attiene ad una separazione tra coniugi con nazionalità diverse (italiana e britannica) e con residenza abituale dei minori, dichiarata e riconosciuta da entrambe le parti, a Londr.

Il conflitto di competenza sorge sulla domanda di assegno di mantenimento per i minori: se debba essere di competenza del Giudice dell’affidamento (quello inglese secondo la criterio della residenza abituale dei minori) o del Giudice della questione di stato della persona (quello italiano che giudica della separazione tra i coniugi).

La Cassazione ha formulato alla Corte di Giustizia il seguente quesito:

se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice  del giudizio di separazione che da quello avanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l’altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere C) e d) del più volte citato art. 3“.