Specializzazioni UNCM

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

PREMESSO

– che nella seduta del 24 settembre 2010 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il regolamento sulle specializzazioni forensi, che disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di avvocato specialista;

– che tra le aree di specialità individuate nel regolamento in relazione alle quali l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione compare anche quella del “Diritto di famiglia, dei minori e delle persone”;

– che il regolamento approvato dal C.N.F. individua i requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista, contempla lo svolgimento di una prova di esame e prevede la formazione di un elenco delle Associazioni costituite fra avvocati specialisti, nonché la istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle Scuole e/o di Corsi di alta specializzazione;

– che in ragione della “norma transitoria” inserita nel regolamento solo gli avvocati che alla data di entrata in vigore del regolamento hanno raggiunto una anzianità di iscrizione all’albo continuativa di 20 anni potranno acquisire il titolo di specialista, in non più di una delle aree di specializzazione;

RILEVATO

– che il C.N.F. ha evidenziato che si imporrà una conciliazione delle norme del regolamento sulle specializzazioni con quelle del Codice Deontologico Forense (con particolare riguardo agli articoli 17 e 17 bis);

– che è prevista una prima fase applicativa di carattere sperimentale, al termine della quale potranno essere decisi gli adattamenti opportuni;

– che nella relazione di accompagnamento al regolamento il Consiglio Nazionale Forense si è reso disponibile ad apportare le modifiche che saranno ritenute necessarie per eliminare eventuali lacune disciplinari o difetti di coordinamento e per revisionare l’elenco delle aree di specializzazione e si è detto, altresì, aperto al contributo fattivo dei vari protagonisti ordinamentali e del mondo delle Associazioni, al punto tale da qualificare il regolamento un working in progress;

CONSIDERATO

– che l’Unione Nazionale Camere Minorili è un’associazione senza fini di lucro costituita nel 2001, rappresentativa degli avvocati minorili italiani, che associa 30 Camere costituite su tutto il territorio nazionale;

– che tra gli scopi principali dell’U.N.C.M. vi è quello di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, nonché di contribuire alla qualificazione degli avvocati nei procedimenti in materia di famiglia e minorili (civili e penali), dei difensori del minore persona offesa dal reato, dei curatori e dei tutori;

– che, fin dalla sua costituzione, l’U.N.C.M. ha riservato spazio ed attenzione al tema primario della formazione, della deontologia e della specializzazione dell’avvocato in campo minorile, sia attraverso la realizzazione di specifici eventi formativi sia mediante la elaborazione di testi di legge e di emendamenti legislativi che hanno formato oggetto di svariate audizioni parlamentari;

– che a partire dall’entrata in vigore del regolamento per la formazione permanentedegli avvocatigli eventi formativi organizzati dalle singole Camere Minorili hanno ricevuto puntualmente l’accreditamento dei locali Consigli dell’Ordine i quali, nella maggior parte dei casi, hanno anche inteso fornire il loro patrocinio;

– che alcuni eventi formativi promossi dall’U.N.C.M. su scala nazionale sono stati direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale Forense;

– che, a margine del Congresso Nazionale di Gallipoli (26/28 giugno 2009), l’U.N.C.M. ha elaborato una propria “Proposta di modifica al Codice Deontologico Forense”, molto apprezzata dagli addetti ai lavori, nella quale sono stati affrontati i temi del “dovere di competenza” dell’avvocato minorile e di famiglia, del dovere – soprattutto quando sono coinvolti minori – di ricercare soluzioni il più possibile condivise, privilegiando il ricorso alla mediazione familiare, il “divieto” per l’avvocato del genitore di avere ogni forma di colloquio sulle circostanze oggetto del procedimento con i figli minori della parte assistita (che non devono essere in alcun modo coinvolti nel conflitto tra i genitori), nonché il “divieto” per l’avvocato del genitore di assumere la difesa del figlio della parte assistita nella stessa controversia e/o in successivi procedimenti in materia familiare o minorile e il corrispondente “divieto” per l’avvocato del minore di assumere la difesa di uno dei genitori”;

– che, peraltro, l’U.N.C.M. ha sempre sollecitato il legislatore, in tutte le sedi istituzionali in cui è stata chiamata ad esprimersi, affinché vengano varate riforme strutturali, previa istituzione di un apposito “Tribunale della Famiglia, dei Minori e delle Persone” che avochi a sé ogni competenza in materia;

– che, infine, l’U.N.C.M. guarda con estremo favore alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi, avendone sollecitato più volte nel corso degli anni l’attuazione in concreto;

AUSPICA

che, in futuro, il Consiglio Nazionale Forense voglia “rivedere” in contraddittorio con gli altri organismi rappresentativi dell’avvocatura i “requisiti” richiesti per conseguire il titolo di avvocato specialista,valorizzando maggiormente esperienze e professionalità già acquisite, nonché i “criteri” individuati ai fini della formazione dell’elenco delle Associazioni di avvocati specialisti.

Ai fini sopra indicati l’Unione Nazionale Camere Minorili, quale Associazione fortemente impegnata nella formazione professionale degli avvocati minorili e di famiglia, si rende fin da ora disponibile a fornire la propria fattiva collaborazione ed il proprio contributo tecnico-scientifico.

Bari, 18 ottobre 2010

Il Presidente

Avv. Luca Muglia