Spese di giustizia in caso di genitore irreperibile

La Corte Costituzionale con sentenza del 31.05.2019 n. 135 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

La questione era stata sollevata dal TM di Bari  per violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in condizioni di abbandono e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente previsto.

Viene ribadito che il fondamento della difesa nei processi di adottabilità è di fornire  la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento, avvicinandoli così ai processi penali.

Ha inoltre rilevato che la mancata previsione della liquidabilità a carico dell’erario degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore, ma è conseguenza di una inerzia dello stesso.

sentenza Corte Cost.