La Corte Costituzionale sul processo penale minorile

La Corte Costituzionale si pronuncia sul processo penale minorile confermando l’importanza e la necessità della struttura multidisciplinare del Giudice specializzato per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative.

Con la sentenza n. 1/2015, la Corte ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza del 27 novembre 2013 (r.o. n. 19 del 2014) in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 Cost., rispetto all’art. 458 cod. proc. pen. e all’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevedono che nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, disposto su istanza del pubblico ministero, la composizione dell’organo giudicante nel processo minorile sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30.

“La questione riguarda quindi la composizione dell’organo, non solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto perché tale carattere lo priva dell’apporto degli esperti che compongono, invece, il collegio del giudice minorile dell’udienza preliminare e svolgono il giudizio abbreviato quando questo, come avviene normalmente, è richiesto nell’udienza preliminare” In conclusione, “lo stesso tipo di giudizio, a seconda del momento processuale in cui è richiesto, viene svolto da due organi strutturalmente diversi, e uno solo di questi, cioè quello collegiale, avrebbe, secondo il giudice rimettente, caratteristiche che lo rendono idoneo a giudicare i minori”.