Quando l’interesse del minore non coincide con il favor veritatis – Corte Costituzionale N. 272/2017

NELLE AZIONI DI STATO L’INTERESSE DEL MINORE NON COINCIDE AUTOMATICAMENTE CON IL FAVOR VERITATIS. LA CONSULTA CON LA SENTENZA N. 272/2017 SUPERA IL PROPRIO PRECEDENTE ORIENTAMENTO E RICHIEDE CHE ESSO SIA BILANCIATO CON IL FAVOR MINORIS.

Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 272/2017 depositata in data 18 dicembre 2017 la Corte Costituzionale (Pres. Grossi – Red. Amato) risolve, dichiarandola non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. prospettata con ordinanza del 25 luglio 2016 dalla Corte d’Appello di Milano (Pres. Estensore La Monica) nell’ambito di un giudizio avente origine da un caso di maternità surrogata. I Giudici costituzionali affermano il principio per cui nell’azione promossa ai sensi dell’art. 263 c.c.  occorre sempre in concreto valutare quale sia l’interesse del minore, così superando l’automatismo precedente che lo identificava esclusivamente con il favor veritatis. In particolare, la decisione della Corte Costituzionale richiede che il favor veritatis ed il favor minoris non siano più intesi alternativamente, ma siano posti all’interno di un giudizio di bilanciamento, laddove si effettuerà una comparazione “tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.

La Consulta opera un deciso revirement rispetto alla propria precedente giurisprudenza.

È noto infatti che con la sentenza n. 112/1997, avente sempre ad oggetto l’art. 263 c.c., la Consulta aveva affermato l’apodittica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris, sostenendo che “l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere” per concludere che “non si può contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità”.

Con la sentenza n. 272/2017, resa all’esito dell’udienza di pubblica discussione con l’intervento dell’Avvocatura dello Stato, nonché dell’Avv.  Grazia Ofelia Cesaro in qualità di Curatore speciale del minore coinvolto nel procedimento, e degli Avvocati Francesca Zanasi e Massimo Clara quali difensori della madre del minore, la Corte Costituzionale muta profondamente il proprio orientamento e si adegua al rinnovato contesto legislativo nonché storico-sociale.

Per la Consulta il richiesto intervento manipolativo sarebbe superfluo in quanto lo stato attuale del nostro ordinamento, anche letto alla luce dei principi sovranazionali che regolano la materia, oggi consente un’applicazione dell’art. 263 c.c. nel senso richiesto dal Giudice a quo e dalle parti coinvolte. La Corte Costituzionale precisa come “la giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, atteso che l’art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale”, e conclude chiarendo definitivamente che “l’affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell’ordinamento sia interno, sia internazionale e questa Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito a tale radicamento”.

La Consulta dunque consacra la necessità di valutare in concreto, nell’ambito del bilanciamento comparativo tra i valori coinvolti, l’interesse preminente del minore quale principio cardine del nostro ordinamento giuridico, come tale destinato a trovare applicazione non solo con riferimento al caso di specie ma in ogni decisione destinata ad incidere sui diritti dei minori.

Avv.  Grazia Ofelia Cesaro
Responsabile Settore Internazionale

Sentenza 272 2017