Circolazione dello status di figlio di una coppia same sex: la Corte di Torino ordina la trascrizione

Nel giudicare su reclamo proposto da due madri straniere avverso provvedimento del Tribunale di Torino che aveva negato la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del figlio avuto dalla coppia same sex tramite procreazione medicalmente assistita, la Corte d’Appello ha concentrato i termini della questione sul problema di circolazione dello status e accolto il reclamo, ordinando all’Ufficiale dello Stato civile di Torino di procedere alla trascrizione dell’atto di nascita del minore.

La Corte ha espressamente osservato che “nel caso in questione non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica  inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il  best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio”.

Ponendosi, pertanto, sul piano della tutela del minore che aveva instaurato da diversi anni una relazione genitoriale ed affettiva con entrambe le madri, tali riconosciute nel paese di nascita del bambino, la Corte ha ritenuto opportuno e doveroso tutelare il diritto all’identità del minore che in assenza di un riconoscimento in Italia dello status di figlio dallo stesso posseduto nel paese di origine si sarebbe trovato sprovvisto di qualsivoglia tutela nel nostro paese nonché privato della sua identità come sino a quel momento determinatasi all’interno della famiglia.

Precisa, infatti, la Corte che “La mancata trascrizione dell’atto di nascita, limita e comprime il diritto all’identità personale del minore T e il suo status nello Stato Italiano; sul territorio italiano il minore non avrebbe alcuna relazione parentale né con la signora L I M B nè con i parenti della stessa”.

Per la lettura completa del provvedimento, vi invitiamo a consultare il file qui sotto.