Chi siamo

L’Unione Nazionale Camere Minorili è un’associazione forense, senza fini di lucro, costituita il 15 dicembre 2001. Rappresenta, attualmente, oltre 42 CAMERE MINORILI presenti su tutto il territorio nazionale ed in quasi tutte le regioni; ad ogni singola Camera possono aderire avvocati che esercitano con continuità la professione nel campo del diritto minorile e di famiglia.
L’U.N.C.M. ha per oggetto lo studio e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, attraverso attività di ricerca e formazione, nella consapevolezza che in questo, più che in altri settori del diritto, la specializzazione rappresenti una necessità ineludibile.
Promuove il confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori, sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa in favore dei minori.
L’associazione ha costituito al proprio interno quattro Settori di Studio, rispettivamente nell’ambito INTERNAZIONALE, CIVILE, PENALE e PSICOSOCIALE, cui è assegnato il compito di svolgere attività di approfondimento delle diverse tematiche, al fine di favorire lo scambio costruttivo con gli altri operatori della giustizia minorile, di stimolare l’evoluzione legislativa nella materia, nonché di realizzare un proficuo confronto in una prospettiva di crescita professionale.

Ultimi eventi

Ultimi comunicati

Gruppo di studio ministeriale “Tribunale unico per la famiglia”.

Congratulazioni alla nostra Presidente avv. Grazia Ofelia Cesaro per il prestigioso incarico nel gruppo di studio ministeriale “Tribunale unico per la famiglia”. Questo incarico segue la precedente nomina ad opera del Ministro della Giustizia quale esperto nella redazione degli schemi legislativi relativi alla riforma del diritto di famiglia e minorile ex L 206/2021 .
E’ un riconoscimento importante delle sue competenze e della sua esperienza nel campo giuridico. L’impegno in queste iniziative contribuirà sicuramente al progresso e alla qualità del sistema giuridico nel contesto della famiglia e dei minori.

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Giurisprudenza recente

Ultime sentenze

Illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Corte Costituzionale sentenza n. 5/2024. 

La Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l’intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli. Nello specifico, il Giudice delle Leggi ha affermato che, nell’attuale conformazione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne, è palese l’irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale (art. 2 Costituzione). Secondo la Corte il punto di equilibrio tra la regola fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, va identificato nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. L’intervallo ordinario di diciotto anni, peraltro, continua a valere quale regola generale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.  
 Sentenza 




Nomina curatore speciale del minore – Cassazione civile sentenza n. 1390 del 15 gennaio 2024.
La I° Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1390 del 15 gennaio 2024, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull’omessa nomina del curatore speciale del minore, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite. Il Collegio ha rilevato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza tra le pronunce circa il giudice al quale la causa deve essere rinviata a seguito della cassazione. Il contrasto è apparso sussistente:- con riferimento ai giudizi avente per oggetto provvedimenti d’adozione;- con riguardo ai giudizi che attengono ai provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale.Il Collegio ha quindi rilevato che i due citati indirizzi muovono da differenti presupposti:- quello che sostiene il rinvio al giudice di primo grado applica l’art. 354 c.p.c., ritenendo che la nullità del provvedimento di primo grado per difetto d’integrazione del contraddittorio renda nulla la sentenza d’appello che non ha disposto il rinvio al primo giudice ai sensi della norma succitata;- il secondo afferma un’interpretazione restrittiva dell’art. 354 c.p.c., ravvisando la nullità del solo provvedimento d’appello, dovendo il giudice d’appello procedere alla rinnovazione degli atti viziati dalla mancata costituzione, a mezzo difensore, del rappresentante legale o del curatore speciale del minore.



Il preventivo accordo sulle spese straordinarie riguarda solo quelle spese che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli – Cassazione civile sez. I, 05/12/2023, n.33939. 
In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Ordinanza



Corte d’Appello di Roma – sentenza n. 7272/2023.  
E’ irrilevante, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento di una ADR diversa da quella oggetto dell’invito del giudice.Nella fattispecie la mediazione obbligatoria è stata ritenuta utilmente effettuata anche nel caso in cui sia previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita in quanto essa, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione. 
Sentenza



L’adozione estera può essere riconosciuta in Italia anche se i genitori adottivi non sono sposati – Cassazione civile sentenza n .35437/2023.
Ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art. 41, comma 1, l. 184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all’ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall’accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all’interesse della minore. 
Sentenza



Incidenza del periodo di convivenza prematrimoniale nella quantificazione dell’assegno di divorzio – Cassazione civile Sez. Un. n. 35385 del 2023. 
Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.
Sentenza


Registro di Stato civile – Cassazione civile ordinanza n. 511/2024.
Non può essere indicato nel Registro di Stato civile il nome della madre (italiana) di intenzione del bambino nato in Italia, dopo il ricorso alla maternità surrogata, con madre biologica straniera. 
Ordinanza



Ricorribili per Cassazione i provvedimenti contenenti decisioni sui tempi e modi di visita dei minori – Cassazione civile sez. I, 05/01/2024, n.332. 
Le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono ricorribili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.



Determinazione assegno di mantenimento del minore- Cassazione civile n. 34382/2023.
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche di quest’ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l’età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter c.c., comma 1 – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Sentenza


Affidamento dei minori – Cassazione civile n. 35253/2023.
Costituisce principio consolidato che in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (ex multis Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass. n. 4056 del 09/02/2023)Le limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata. Il figlio, salvi i casi nei quali sia accertato un suo interesse di segno contrario, di regola fa riferimento ad entrambe le figure genitoriali, investite congiuntamente nei suoi confronti della responsabilità.Costituisce inoltre principio consolidato, anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che deve essere tutelata la relazione familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, tenendo conto che l’interesse del minore comprende tanto l’interesse a mantenere regolari rapporti con entrambi i genitori, quanto l’interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment). Sentenza



Provvedimenti giudiziali che statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei minori sono ricorribili in Cassazione- Cassazione civile n. 35500/2023.
Superando recenti discordanze, questa Corte, con orientamento condiviso, ha affermato che i provvedimenti giudiziali che, all’esito dell’appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione della tutela giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è leso da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest’ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell’interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell’08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022). In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l’invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore ed anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità.
Sentenza



Principi in tema di affidamento extrafamiliare- Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 dicembre 2023 n. 35537.
a) In tema di minori d’età che abbiano intrattenuto relazioni affettive con persone che non siano legate da vincoli biologici, il loro mantenimento è consentito ai sensi della L. n. 184 del 1983 comma 5-ter, art. 4 ed è un diritto dei minori in affidamento extrafamiliare, diritto che riceve tutela nei modi e nelle forme previsti dalla legge e segnatamente tramite l’ascolto del minore e tramite le garanzie processuali di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 5 comma 1; b) gli affidatari non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva, né – a maggior ragione – sono legittimati ad agire coloro che, non investiti da un formale provvedimento di affidamento, alleghino la sussistenza di un mero rapporto de facto con il minore; c) il mantenimento della continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento extrafamiliare è subordinato alla valutazione, in concreto, della sua rispondenza al miglior interesse del minore; d) la interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da consanguineità, è riconducibile alla ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all’art. 333 c.c. in relazione alla quale, se accertata, il giudice, su istanza dei soggetti indicati nell’art. 336 c.c. può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore; e) i soggetti non compresi nell’elenco contenuto nell’art. 336 c.c. possono tuttavia sollecitare, a tutela dei diritti e degli interessi del minore, l’iniziativa del pubblico ministero. 
Ordinanza



L’affidamento ai servizi sociali comporta limitazioni della responsabilità genitoriale – Cass. Civ., Sez. I, Ord. 29 novembre 2023, n. 33193.
Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “e’ più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e “costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicché “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”, presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale” e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis che “i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Ordinanza



SETTORE PENALE



L’ordine di protezione europeo si applica anche alle vittime di sottrazione internazionale -Cassazione penale sez. VI, 06/12/2023, n.49642.
L’ordine di protezione europeo può essere applicato anche nel caso in cui la persona da proteggere non si sia trasferita spontaneamente in altro Stato membro, in quanto vittima di sottrazione internazionale. Sentenza


SETTORE INTERNAZIONALE
 
Disegno di legge che faciliti il riconoscimento del rapporto di filiazione attraverso l’Europa.
Il Comitato per gli affari legali (JURI) del Parlamento Europeo, il 7 novembre 2023 ha espresso, con 14 voti favorevoli e 4 contrari, parere positivo su un disegno di legge che faciliti il riconoscimento del rapporto di filiazione attraverso l’Europa, ed il cui obiettivo sarebbe quello di riconoscere e rafforzare i diritti fondamentali dei bambini, aumentare la certezza del diritto, ridurre i costi e la burocrazia. Si veda: www.europarl.europa. eu/news/it/press-room/20231031I- PR08715/recognition-of-parenthood-in-the-eu-no-discrimination-a- gainst-children-s-rights;


Bilanciamento tra diritti fondamentali e l’incidenza dei best interests of the child.
Sul difficile bilanciamento tra diritti fondamentali e l’incidenza dei best interests of the child, in Europa, si veda appunto il ‘difficile bilanciamento tra diritti fondamentali e l’incidenza dei best interests of the child’ (E. Dinapoli e S. Veronesi, in Volume n. 8, gennaio 2024, the future of science and ethics: scienceandethics.fondazioneveronesi.it/wp-content/uploads/2024/01/FSE-vol.8-2023-Di-Napoli-e-Veronesi.pdf


Scheda tematica sui casi riguardanti i diritti riproduttivi.
Il Servizio per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU del Consiglio d’Europa ha pubblicato una nuova scheda tematica sui casi riguardanti i diritti riproduttivi. La pubblicazione fornisce esempi di misure generali e individuali segnalate dagli Stati nel contesto dell’esecuzione delle sentenze della Corte Europea, riguardanti: la tutela della madre contro le discriminazioni, accesso alla procreazione medicalmente assistita, regolamentazione del parto in casa, riconoscimento del rapporto genitori-figli nei casi di maternità surrogata, accesso all’aborto legale e all’informazione sull’aborto, sulla sterilizzazione senza consenso, sulla protezione dei dati personali e sull’accesso alle cartelle cliniche, e altri problemi.
Questo il link: https://rm.coe.int/thematic-factsheet-reproductive-rights-eng/1680adebc3


Norme pertinenti in materia di diritti umani alle frontiere dell’Europa applicabili ai minori.
Il Consiglio d’Europa e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno presentato una nuova pubblicazione congiunta sulle norme pertinenti in materia di diritti umani alle frontiere dell’Europa applicabili ai minori, con particolare attenzione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e al diritto dell’Unione europea. La nota “I minori nella migrazione: i diritti fondamentali alle frontiere dell’Europa” riassume le principali garanzie del diritto europeo applicabili ai minori migranti ai confini esterni dell’UE e del Consiglio d’Europa: https://rm.coe.int/prems-162623-gbr-2050-children-in-migration-16×24-web-bat/1680add8c8

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