
Chi siamo
L’Unione Nazionale Camere Minorili è un’associazione forense, senza fini di lucro, costituita il 15 dicembre 2001. Rappresenta, attualmente, oltre 34 CAMERE MINORILI presenti su tutto il territorio nazionale ed in quasi tutte le regioni; ad ogni singola Camera possono aderire avvocati che esercitano con continuità la professione nel campo del diritto minorile e di famiglia.
L’U.N.C.M. ha per oggetto lo studio e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, attraverso attività di ricerca e formazione, nella consapevolezza che in questo, più che in altri settori del diritto, la specializzazione rappresenti una necessità ineludibile.
Promuove il confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori, sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa in favore dei minori.
L’associazione ha costituito al proprio interno quattro Settori di Studio, rispettivamente nell’ambito INTERNAZIONALE, CIVILE, PENALE e PSICOSOCIALE, cui è assegnato il compito di svolgere attività di approfondimento delle diverse tematiche, al fine di favorire lo scambio costruttivo con gli altri operatori della giustizia minorile, di stimolare l’evoluzione legislativa nella materia, nonché di realizzare un proficuo confronto in una prospettiva di crescita professionale.
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Obbligazione degli ascendenti – Cass. civ. ord. interlocutoria n. 30368 “L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.”.La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto meritevole di approfondimento la questione relativa alla possibilità, per la parte coinvolta nella vicenda familiare (quale è l’ascendente tenuto a contribuire al mantenimento del minore) di proporre domanda di revisione della decisione che gli ha imposto il versamento del contributo, deducendo circostanze relative alla ripartizione del carico anche nei confronti dell’ascendente di parte materna rimasto estraneo al procedimento e sul quale non grava analogo obbligo. Ordinanza |
Separazione e divorzio – Valore legale o meno della convivenza prematrimoniale – Determinazione dell’assegno di divorzio – Cass. civ. ord. interl. n. 30671 Con l’ordinanza interlocutoria n. 30671/2022 la Prima Sez. Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di valutare, nell’ambito dei criteri di determinazione della misura dell’assegno divorzile, non soltanto la durata del matrimonio ma, anche, la durata della convivenza prematrimoniale precedente, e tanto alla luce della sempre maggiore considerazione dei legami di fatto, intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Ordinanza |
Provvedimenti “de potestate”- Cass civ Ord. inter. n. 30457/2022 Con l’ordinanza interlocutoria n. 30457/2022 la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di proporre ricorso per cassazione nei confronti dei provvedimenti “de potestate” di natura provvisoria, avuto riguardo alla complessità istruttoria relativa alla loro revoca o modifica ed alla conseguente definitività di fatto che gli stessi finiscono per assumere; Ordinanza |
Tributi – Imposta municipale propria [imu] – Agevolazioni per l’abitazione principale – Requisiti – Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare – Applicazione dell’esenzione dall’imposta per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro comune – Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 «Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile»: pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto.I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire.Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci»; Sentenza |
Famiglia – Separazione – Revoca della casa coniugale – Figlio maggiorenne non autosufficiente – Svolgimento di un impegnativo corso di formazione professionale – Corso all’estero – Presunzione di trasferimento – Art. 337 sexies cc. – Cass. civ. ord. n. 27374/2022 che ha affermato i seguenti principi: Con riferimento all’assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne non autosufficiente, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l’effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l’assegnazione al coniuge già collocatario, sicché detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell’abitazione. (Nel caso in esame i giudici hanno escluso la condizione della stabile dimora nell’abitazione del genitore, posto che il figlio stava svolgendo un corso per pilota di linea in Gran Bretagna, un percorso, dunque, di formazione professionale all’estero specialistico ed impegnativo, che lasciava presumere un trasferimento definitivo nel paese ospitante e rientri a casa non definibili, né programmabili, né frequenti). Ordinanza |
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione assegnazione della casa familiare – Omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione – Alienazione della casa familiare – Azione di simulazione proposta dall’assegnatario – Legittimazione – Sussistenza – Fondamento – Cass. civ. – ord. n. 27996/2022 Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l’assegnatario/a ad agire in giudizio ex art. 1415, comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che all’assegnatario/a non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione. Ordinanza |
Divorzio – Assegno a favore dei figli – Giglio di genitori divorziati avente ampiamente superato la maggiore età – Obbligo di provvedere al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio – Misure di sostegno al reddito – Cass civ. ord. n. 29264/2022 Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un’occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione mera dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre; egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito. Resta ferma solo l’obbligazione alimentare, da azionarsi nell’ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso. Ordinanza |
Provvedimenti “de potestate”- Cass. civ. ord. n. 30160/2022I provvedimenti “de potestate” hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non sono modificabili o revocabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost. il decreto della Corte d’Appello che conferma, modifica o revoca i predetti provvedimenti. “Diverso è il caso dei provvedimenti meramente provvisori e interlocutori, privi dei caratteri della esecutorietà… e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emesso anche in assenza di sopravvenienze”; |
SETTORE PENALE |
Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio – Reiterazione di censure già dedotte nel giudizio di merito – Assenza dell’elemento soggettivo del reato asciutto – Annullamento con rinvio – Cass. pen. sent. n. 32576/2022. Con riferimento all’impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile, il predicato di “assolutezza” non può essere calibrato al livello dell’indigenza totale, dovendo essere inteso, piuttosto, secondo un’accezione di tipo assiologico, in coerenza con il generale principio di offensività del diritto penale. Occorre, cioè, tenere in considerazione i beni giuridici in conflitto, assegnando certamente prevalenza alla tutela della prole e, comunque, del familiare c.d. “debole”, in ragione dei doveri di solidarietà imposti dalla legge civile (articolo 433 c.c. ss.,), ma individuando il punto di equilibrio tra i medesimi, secondo il canone generale della proporzione e tenendo conto di tutte le peculiarità del caso specifico: importo delle prestazioni imposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili (vitto, alloggio, spese inevitabili per la propria attività lavorativa), solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (eventualmente ulteriori, se necessario, rispetto a quelle di cui già disponga), contesto socio-economico di riferimento e quant’altro sia in condizione di influire significativamente sulla effettiva possibilità di assolvere al proprio obbligo, se non a prezzo di non poter provvedere a quanto indispensabile per la propria sopravvivenza dignitosa. Sentenza |
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Leggi articolo →Riforma giustizia – Osservazioni al DDL S. 2284
Ai fini di una riforma della giurisdizione della persona e delle relazioni, l’Unione Nazionale Camere Minorili ritiene irrinunciabili e fondanti […]
Leggi articolo →Osservazioni in ordine alla legge regionale “Allontanamento Zero” approvato dalla Regione Piemonte il 25/10/2022.
Camera minorile di Torino Documento pdf
Leggi articolo →Nota a firma congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, on. Andrea Orlando, e della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, con la quale si accompagna l’invio del Piano nazionale di attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI), redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021, e già inviato alla Commissione europea il 31 marzo u.s..
Nota pdf Piano di Azione Nazionale per l’attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) Allegati
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