Chi siamo

L’Unione Nazionale Camere Minorili è un’associazione forense, senza fini di lucro, costituita il 15 dicembre 2001. Rappresenta, attualmente, oltre 42 CAMERE MINORILI presenti su tutto il territorio nazionale ed in quasi tutte le regioni; ad ogni singola Camera possono aderire avvocati che esercitano con continuità la professione nel campo del diritto minorile e di famiglia.
L’U.N.C.M. ha per oggetto lo studio e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, attraverso attività di ricerca e formazione, nella consapevolezza che in questo, più che in altri settori del diritto, la specializzazione rappresenti una necessità ineludibile.
Promuove il confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori, sul presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa in favore dei minori.
L’associazione ha costituito al proprio interno quattro Settori di Studio, rispettivamente nell’ambito INTERNAZIONALE, CIVILE, PENALE e PSICOSOCIALE, cui è assegnato il compito di svolgere attività di approfondimento delle diverse tematiche, al fine di favorire lo scambio costruttivo con gli altri operatori della giustizia minorile, di stimolare l’evoluzione legislativa nella materia, nonché di realizzare un proficuo confronto in una prospettiva di crescita professionale.

 

Ultimi eventi

Giurisprudenza recente

Ultime sentenze

Tribunale di Campobasso Sentenza del 27/04/2023.
Il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità e aspirazioni; ciò comporta che l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l’avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari e a tempo determinato.
Sentenza
Spese straordinarie Cass. civ. ord. n. 10290/2023.
In tema di spese straordinarie, delinea la distinzione tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento, e quelli che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, ossia in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.
Ordinanza
Riconoscimento assegno divorzileCass. civ. ord. n. 11832/2023.
Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.
Ordinanza
Obbligo di mantenimento –  Cass. civ. ord. n. 13345/2023.
L ‘obbligo di mantenimento dei figli minori, ex art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari  grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Ordinanza
SETTORE PENALE
Cassazione penale sentenza n. 17558/2023
L’uso di qualunque forma di violenza fisica o psicologica a scopi educativi esula dal perimetro applicativo dell’art. 571 cod. pen.
Sentenza

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