UNCM tramite il Presidente Grazia Cesaro partecipa alla conference call del 16 aprile intervenendo in ordine alla giurisdizione minorile
Comunicazione UNCM alla Segreteria del Ministro della Giustizia Bonafede
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato pubblicamente i provvedimenti contenuti nel testo normativo.
NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI
È nata la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Dieci articoli che definiscono altrettanti diritti di bambini e ragazzi alle prese con il percorso che parte dalla decisione dei genitori di separarsi.
“Con la giustizia minorile tutti gli operatori hanno la possibilità, in termini di benessere, di vedere quanto è cambiata la vita del minore”.
Intervista al Presidente Avv. Grazia Ofelia Cesaro su Giustiziacaffè.it
«Operare per la tutela dei minori non ha mai nulla d’ordinario: si tratta sempre, come per un chirurgo, di fare un “intervento a cuore aperto”, occorre grande specializzazione per tutti. Eppure l’affido ha aiutato molti bambini a trovare serenità e lo dico proprio da avvocato che difende bambini da molti anni. Purtroppo questo non ha la giusta enfatizzazione nei media».
“Proteggere i sistemi di tutela vuole dire proteggere non solo la serenità dei minori, ma anche garantire al Paese la possibilità di avere domani adulti migliori, più equilibrati, minore emarginazione, una società più coesa e più stabile”
Intervista al Presidente Avv. Grazia Ofelia Cesaro sul portale Vita.it
L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
ESPRIME
viva soddisfazione per l’adozione e la presentazione, nel mese di ottobre 2018, da parte dell’Autorità Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza, della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, documento di fondamentale importanza che sancisce e consacra il diritto dei figli minori di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori ed a mantenere i loro affetti, il diritto di poter continuare ad essere figli e di poter vivere la loro età, il diritto di essere informati ed aiutati a comprendere la separazione dei genitori, il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti, il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti, il diritto a che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori, il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra i genitori, il diritto al rispetto dei loro tempi, il diritto di essere preservati dai conflitti in ordine alle questioni economiche, il diritto di ricevere spiegazioni sulle questioni che li riguardano
RILEVA
che la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” rappresenta un’affermazione importante della centralità dell’interesse dei figli minori all’interno dei procedimenti separativi che coinvolgono i genitori ed attua un riconoscimento, non solo giuridico ma anche sociale e culturale, dei principi – anche di derivazione sovranazionale – che attribuiscono al soggetto minore, ai suoi interessi, alle sue necessità ed ai suoi bisogni, una posizione preminente e meritevole di speciale tutela laddove la crisi della famiglia rischia di coinvolgerli negativamente e con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli
OSSERVA
che il diritto dei figli minori di essere informati, ascoltati ed aiutati a comprendere, con il rispetto dei loro tempi e delle loro capacità, il significato del procedimento di separazione e l’impatto delle relative decisioni rappresenta da tempo un orizzonte condiviso dall’U.N.C.M., che sottolinea sul punto la continuità tra la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” e le “Linee Guida per una separazione dei genitori a misura dei minori” elaborate dall’U.N.C.M. e pubblicate in data 14 giugno 2014, le quali peraltro sono integrate dall’elaborazione di modelli uniformi di atti giudiziari da utilizzare nei procedimenti separativi, allegati alle Linee Guida, ispirati ai principi di sinteticità e centralità della figura del minore, al fine di fornire al Giudice le informazioni più rilevanti sulla vita del figlio.
In questo senso, l’UNCM
AUSPICA
che i principi ordinamentali, anche di derivazione sovranazionale, sanciti sia dalle Linee Guida dell’U.N.C.M. sia dalla “Carta dei diritti dei figli” dell’Autorità Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza, che attribuiscono la doverosa centralità e tutela all’interesse del minore nel procedimento separativo dei genitori, siano applicati con scrupolo, attenzione e diligenza da tutti gli operatori coinvolti, a vario titolo, nelle vicende di separazione, divorzio o scioglimento della coppia genitoriale, ed altresì che negli Uffici giudiziari del territorio nazionale siano implementati i modelli di atti uniformi elaborati dall’U.N.C.M. al fine di attribuire la necessaria rilevanza – all’interno delle procedure giudiziarie menzionate – alle informazioni fondamentali relative alla vita dei figli minori.
Roma, 6 dicembre 2018
Rita Perchiazzi
Presidente UNCM
Grazia Ofelia Cesaro
Responsabile settore Internazionale UNCM
Il Congresso dell’Unione Nazionale Camere Minorili a larga maggioranza ha approvato in data 11 novembre 2017 la mozione in cui condivide e sostiene l’attuale disegno di legge n. 2092 (cd. jus soli) e ne chiede la più rapida approvazione.
L’Unione Nazionale Camere Minorili sostiene infatti ogni iniziativa volta all’inclusione dei minori stranieri in un quadro di effettiva garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il disegno di legge n.2092 si inserisce nell’ottica di garantire il diritto dei più deboli, di quei bambini nati in Italia, cresciuti in Italia, educati ed istruiti nelle scuole italiane, che considerano l’Italia come casa propria, che si sentono “italiani” ma che cittadini italiani non sono.
Roma, 11 novembre 2017
Avv. Rita Perchiazzi
Il Presidente U.N.C.M
Avv. Grazia Ofelia Cesaro
Responsabile Settore Internazionale U.N.C.M.
Roma, 10 novembre 2017
Senato della Repubblica Italiana
Sala Biblioteca
Cyberspazio nell’Unione Europea e tutela dei minori. Il fenomeno del cyberbullismo a livello europeo.
Introduzione dell’Avv. Grazia Cesaro – Responsabile del Settore Internazionale dell’U.N.C.M.
Sono particolarmente lieta di introdurre il mio ospite, la Dottoressa Rosa Raffaelli, del Policy Department C – Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, costituito presso il Parlamento Europeo.
E questo perché mi permette di dare il giusto rilievo all’importanza che hanno avuto, e che hanno, l’Unione Europea e le sue istituzioni, tra cui un ruolo preminente spetta proprio al Parlamento Europeo.
Non è un caso che voglia enfatizzarlo qui ed ora, perché proprio in questo luogo, il Senato della Repubblica – e quindi in un contesto istituzionale parlamentare che mi pare costituisca una appropriata ed ideale eco rispetto ad altro contesto parlamentare, e cioè l’Europarlamento – sessant’anni fa fu firmato il Trattato di Roma istitutivo dell’antenata della Unione Europea, l’allora denominata “Comunità Economica Europea”, il 25 marzo 1957.
A quel momento epocale partecipò da protagonista e promotrice, insieme a Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo ed Olanda, anche e proprio l’Italia. E nell’anno in cui si celebra il 60° anniversario dell’istituzione dell’Unione Europea, nonché dei suoi valori, peraltro in un momento storico tanto delicato e difficile per la costruzione del sogno europeo, mi pare appropriato e importante ricordarlo, in questi luoghi carichi di storia e di valori, di progetti e di aspirazioni comuni.
Il primo motivo e tema conduttore della giornata odierna, quindi, è proprio l’ideale collegamento al 60° anniversario della firma del Trattato di Roma, nell’anno in cui corrono le celebrazioni di tale importante traguardo storico.
Sebbene le fondamenta della casa comune dei cittadini europei siano state scosse dalle violente raffiche dei venti estremisti, populisti e xenofobi, e nonostante un duro colpo allo sviluppo dell’Unione Europea sia giunto, recentemente, con la Brexit, vorrei richiamare per la loro valenza le parole che il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha pronunciato proprio a Roma, otto mesi fa, in occasione delle celebrazioni per il 60° anno dalla firma del Trattato: “Solo rimanendo uniti saremo all’altezza delle sfide che ci attendono”.
Nel 1957, a dodici anni dalle devastazioni del conflitto più sanguinoso conosciuto dalla storia dell’umanità, sulle macerie di un’Europa uscita lacerata dalla guerra venivano poggiate le fondamenta dell’Unione Europea e dei suoi valori di giustizia sociale, uguaglianza, pace e libertà; gli stessi valori, che ora forse si sono appannati, devono tornare a risplendere e a guidarci verso il nostro destino comune; mi riferisco agli ideali di apertura, solidarietà, tolleranza, libertà e democrazia, senza i quali non c’è Diritto, senza i quali non c’è progresso, senza i quali non c’è umanità.
Spero che le parole che lo stesso Presidente Juncker aveva avuto modo di pronunciare all’interno dell’emiciclo di Strasburgo, durante il suo discorso all’Europarlamento sullo stato dell’Unione Europea tenutosi il 14 settembre 2016, non siano state dimenticate, e possano davvero concretizzarsi: “I prossimi dodici mesi sono di cruciale importanza per dare vita ad un’Europa migliore: un’Europa che protegge; un’Europa che preserva il modo di vivere europeo; un’Europa che dà forza ai cittadini; un’Europa che difende, sia al proprio interno che all’esterno; un’Europa che si assume responsabilità”.
Se Vi starete chiedendo perché mi sto riferendo all’Europa ed alle istituzioni dell’Unione Europea in questo contesto, nell’ambito di questo convegno, la risposta è semplice: perché credo e sono fermamente convinta – come Voi – che la dimensione naturale ove debba esplicarsi la tutela dei diritti dei minori sia quella ormai sovranazionale, quella cioè comunitaria.
E, d’altronde, proprio quell’ “Europa che protegge” invocata dal Presidente della Commissione Europa ha saputo effettivamente intervenire a tutela dei minori, bambini ed adolescenti, difendendoli dai pericoli e della difficoltà che gli stessi incontrano nel cyberspazio, ormai non più luogo virtuale ma vera e propria estensione della vita quotidiana di ciascuno di noi, e soprattutto dei soggetti più giovani delle nostre società.
E così, già il 20 novembre 2012, il Parlamento Europeo aveva avuto modo di approvare una prima “Risoluzione sulla tutela dei minori nel mondo digitale” (2012/2068(INI)); seguita, in data 27 novembre 2014, dalla “Risoluzione sul 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia” (2014/2919(RSP)) che già aveva individuato, tra le necessità da affrontare, l’adozione di misure per contrastare il cyberbullismo. Ed ancora, il 13 dicembre 2016, sempre il Parlamento Europeo aveva adottato una “Risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea nel 2015” (2016/2009(INI)), con cui, tra l’altro, era stata richiesta l’adozione di un piano d’azione per la tutela dei minori nel cyberspazio.
D’altronde, da tempo il fenomeno del cyberbullismo si è posto all’attenzione sovranazionale quale vera e propria emergenza che richiede un’azione seria di contrasto e prevenzione, e, prima ancora, quale oggetto di indagine per poter attuare politiche efficaci a protezione dei minori.
Ed ecco allora il secondo motivo e tema della giornata di oggi. Il fil rouge che ci ha richiamato all’importante premessa ideale dei nostri approfondimenti, e cioè l’anniversario della nascita dell’Unione Europea (allora CEE), e che ci ricorda l’importanza dell’Unione Europea nell’affrontare le sfide del presente e del futuro, lega alle nostre riflessioni proprio uno strumento comunitario, quale il Regolamento (UE) 2016/679, che dal 25 maggio 2018 avrà impatto sulle nostre vite, e su quelle dei minori, penso sicuramente in senso migliorativo, quale forma di tutela veramente efficace e sovranazionale dei diritti dei minori nel contesto online, e più in generale con riferimento alla protezione dei loro diritti e dei dati personali.
Davvero di fondamentale importanza è l’imminente entrata in vigore – a far data dal 25 maggio 2018 – del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Lo strumento normativo è particolarmente importante con riferimento al tema che ci occupa nella giornata di oggi, perché il 38° “considerando” che precede l’articolato in cui si struttura il Regolamento, sottolinea che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”.
L’articolo 8 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede inoltre un’ipotesi speciale di capacità anticipata del minore, allorché lo stesso, compiuto il 16° anno d’età, è il soggetto chiamato a prestare il consenso per il trattamento dei suoi dati personali, in assenza del quale il trattamento non si può considerare lecito; significativamente, in un’ottica commendevole di valorizzazione della persona del minore, si prevede che gli Stati membri dell’UE possano anche prevedere l’abbassamento del limite d’età, per legge, purché non sia scalfita la soglia minima del compimento del 13° anno.
Mi pare che il Regolamento (UE) 2016/679 sia davvero un importante passo in avanti nella direzione giusta, che sa coniugare istanze di tutela dei minori con l’adeguata valorizzazione data all’espressione della loro volontà. E, soprattutto, credo che esso, come si suole dire, “coglie nel segno”: perché ormai la dimensione delle nostre vite è “transnazionale”, ed a maggiore ragione lo è allorché si tratta della realtà – virtuale, ma neppure troppo – online. E, dunque, ad una dimensione internazionale dei problemi e delle opportunità deve corrispondere una dimensione altrettanto internazionale delle risposte ordinamentali: il Regolamento in questione, per l’appunto, contiene non soltanto importanti strumenti di enforcement delle misure di protezione e valorizzazione dei minori, ma si pone l’obiettivo di armonizzare e coordinare le diverse legislazioni nazionali in materia, nell’ambito di uno spazio giuridico comune.
Per tornare, solo per un attimo, al contesto nazionale, non penso sia possibile sottovalutare l’importanza davvero rivoluzionaria, anche in un’ottica di sistema e nella prospettiva ordinamentale, delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679. Ed infatti, è di tutta evidenza che il dettato dell’art. 8 del Regolamento contiene un’ipotesi importante di capacità anticipata per i minori. L’impatto sul contesto normativo nazionale di riferimento non sarà di poco conto, e certamente produrrà riflessioni di spessore sul tema generale dei rapporti tra minore età, capacità d’agire, valorizzazione del minore ed esigenze di tutela della sua persona.
È forse presto per azzardare delle previsioni in ordine all’effettiva portata di tale innovazione, che comunque già mi pare avere le premesse per dirsi rivoluzionaria, ma suggerisco a tutti di osservare con molta attenzione i prossimi sviluppi, a partire dall’adozione dei decreti delegati in conformità all’art. 13 della L. 25 ottobre 2017 n. 163, destinata ad entrare in vigore il 21 novembre 2017. Si tratta della c.d. “legge di delegazione europea”, contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea; l’art. 13 di tale legge, appunto, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge-delega (e quindi entro il mese di maggio 2018), i decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni del nuovo Regolamento (UE) 2016/679. Tale occasione sarà il banco di prova per misurare l’attenzione e la sensibilità del Legislatore rispetto alla tematica della capacità anticipata riconosciuta ai minori, nel caso di specie con riferimento al settore dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, e più in generale con riferimento all’incidenza che tale ulteriore nuova ipotesi di capacità anticipata avrà, coordinata con quelle già previste, sulla tenuta del complesso ordinamentale.
Inoltre, avremo modo di verificare se il Legislatore intenderà mantenere fermo il limite del 16° anno di età, come previsto dal Regolamento, o se, sempre conformemente allo strumento regolamentare comunitario, tale requisito sarà fissato ad una soglia d’età inferiore.
Il terzo motivo e tema della giornata odierna si rinviene ancora nell’orizzonte europeo, perché sempre dall’Europa giungono importanti segni di attenzione nei confronti del cyberbullismo: la ricerca che ci presenterà oggi la Dottoressa Raffaelli, a cui mi appresto a cedere la parola, non soltanto è per noi motivo di approfondimento e studio, ma fonte di ispirazione delle nostre azioni a tutela dei minori. Oltre alla raccolta di dati sul fenomeno, ed alle definizioni, mi ha infatti particolarmente colpito che il Report abbia dedicato uno spazio importante, in termini quantitativi e qualitativi, al reperimento, alla raccolta ed alla diffusione di buone prassi, connotate da rilevanza, capacità di inclusione e replicabilità. E tutte, in gran parte, ispirate al principio per cui se i minori sono le principali vittime del bullismo online, sempre i minori possono essere attori del cambiamento: non stupisce quindi che la maggior parte delle buone prassi evidenziate sia legata al ruolo positivo delle istituzioni scolastiche e dei gruppi di minori, coinvolti nell’attività di informazione e prevenzione diretta ai coetanei e spesso alla generalità dei consociati.
Già nel 2010 era stata presentata la ricerca “EU Kids online”, realizzata dalla LSE – London School of Economics and Political Science nell’ambito del progetto co-finanziato dall’Unione Europea “Safer Internet plus programme”, con l’obiettivo di monitorare e riconoscere i rischi che corrono i minori quando si trovano ad interagire online.
Oggi, come anticipato, ci troviamo ad analizzare i risultati del Rapporto “Cyberbullying among young people”, commissionato dal Parlamento Europeo, ed in particolare dal “Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs” su richiesta del Comitato LIBE. Il Rapporto, che sarà illustrato più nel dettaglio dalla Dott.ssa Rosa Raffaelli, è stato pubblicato nel 2016, ed è il primo nel suo genere a contenere non soltanto un’approfondita disamina del fenomeno del c.d. “cyberbullying”, ma, soprattutto, si pone quale punto di riferimento imprescindibile per gli operatori del settore in quanto non si limita unicamente a “fotografare” il problema – peraltro con lodevole tentativo di definirne contorni ed essenza – ma si spinge a proporre soluzioni e sollecitare piani d’azione, sulla base di “buone prassi” individuate in 9 Stati Membri dell’Unione Europea (tra cui l’Italia) sui 28 Paesi che hanno costituito oggetto d’indagine.
Infine, concludo osservando che possiamo dirci orgogliosi del fatto che anche il Legislatore italiano, recependo per l’appunto le indicazioni delle istituzioni europee, abbia licenziato recentemente il testo della Legge 29 maggio 2017 n. 71, in vigore dal 18 giugno 2017, con cui sono dettate “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, che prevede, in linea con i suggerimenti sovranazionali, un rinnovato impegno alla valorizzazione dei minori e delle istituzioni scolastiche quali soggetti capaci di contrastare il fenomeno.
Ancora una volta, quindi, la tutela dei minori passa, e deve passare, dalla capacità di riconoscerne la centralità e le competenze, e per riallacciarmi alle riflessioni emerse oggi, sottolineo come davvero nessuna strategia di contrasto al cyberbullismo potrà dirsi efficace se privata della dimensione internazionale e soprattutto, se realizzata senza il coinvolgimento dei minori.
Grazie per la Vostra attenzione.
Grazia Ofelia Cesaro
L’UNCM chiede lo stralcio
L’assemblea dell’Unione Nazionale Camere Minorili, riunita a Roma nella giornata dell’8 aprile, ha approvato a larghissima maggioranza la mozione che chiede di stralciare, dal testo del DDL 2284, l’art. 1.1 lettera b).
Il DDL è ben lontano dall’istituire il Tribunale per le persone, i minori e le relazioni familiari, che da sempre l’UNCM invoca poiché ritiene imprescindibile l’istituzione di una autorità giudiziaria unitaria effettivamente specializzata, dotata di autonomia di risorse e organizzativa, quale contesto ordinamentale necessario per garantire senso e coerenza delle auspicate riforme processuali.
L’Unione prende atto della attuale mancanza di prospettive di miglioramento della proposta legislativa nel senso innanzi indicato e riafferma con forza i principi irrinunciabili e non negoziabili della giustizia minorile: unitarietà ed autonomia della giurisdizione civile e penale, esclusività delle funzioni, specializzazione, prossimità.
La riforma che vogliamo richiede un approccio approfondito, organico e condiviso e richiede soprattutto risorse, per dar vita ad un sistema che non impoverisca, ma rafforzi la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.
Roma, 11 aprile 2017
Avv. Rita Perchiazzi
Presidente U.N.C.M.
Avv. Serena Lombardo
Responsabile della Comunicazione U.N.C.M.
L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
ACCOGLIE
con soddisfazione l’approvazione del disegno di legge n. 1658-B recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, che armonizza la normativa italiana recependo i principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
E’ una legge che dota il nostro Paese di un sistema organico di protezione e accoglienza dei migranti più vulnerabili, garantendo loro la tutela e le opportunità di inclusione di cui hanno bisogno, nell’esclusivo e superiore interesse del minore.
OSSERVA
che la nuova legge disciplina tutti gli aspetti relativi all’accoglienza, protezione e inclusione dal minore, prevedendo per la prima volta delle procedure di accertamento dell’età e di identificazione prima inesistenti.
Diverse le novità introdotte:
AUSPICA
una piena e tempestiva attuazione della legge e l’istituzione di un sistema di accoglienza e protezione organico, che superi i deficit organizzativi e burocratici ad oggi esistenti.
In particolare, UNCM
EVIDENZIA
alcune criticità che dovranno essere inevitabilmente superate se si vuole garantire l’effettività della nuova normativa:
Roma, 4 aprile 2017
Avv. Rita Perchiazzi
Presidente U.N.C.M.
Avv. Serena Lombardo
Responsabile della Comunicazione U.N.C.M.
Ai fini di una riforma della giurisdizione della persona e delle relazioni, l’Unione Nazionale Camere Minorili ritiene irrinunciabili e fondanti i principi di unitarietà, specializzazione, multidisciplinarietà, prossimità e formazione.
In tale prospettiva, l’UNCM, pur senza abbandonare le proprie tradizionali posizioni, ha elaborato una proposta di riforma che mira a superare la frammentarietà delle competenze, nel rispetto dei principi innanzi indicati. La proposta è frutto di un lavoro svolto sotto l’egida della Commissione Famiglia del Consiglio Nazionale Forense, all’esito del quale tutte le associazioni forensi maggiormente rappresentative e specialistiche in materia di minori e famiglia sono riuscite a convergere, salvo alcune precisazioni, su una proposta unitaria e condivisa. L’UNCM ha, in particolare, richiamato l’attenzione sulla necessità di salvaguardare l’attuale strutturazione del processo penale minorile, in forma separata e specializzata rispetto alla funzione penale ordinaria, e sulla necessità di prevedere una procura della repubblica dedicata, a servizio dell’istituenda autorità giurisdizionale. Ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di assicurare la presenza della componente onoraria nei procedimenti più sensibili.
Pertanto, nel ribadire l’auspicio di una maggiore riflessione sul tema, l’UNCM ritiene che i principi primari innanzi richiamati possano essere comunque tutelati con un modello che si ispiri al sistema del giudice di sorveglianza penale, come indicato nel documento presentato alla Commissione Giustizia del Senato nel corso dell’audizione svoltasi l’11 gennaio 2017 e che di seguito si allega.
Congratulazioni alla nostra Presidente avv. Grazia Ofelia Cesaro per il prestigioso incarico nel gruppo di studio ministeriale “Tribunale unico per la famiglia”. Questo incarico segue la precedente nomina ad opera del Ministro della Giustizia quale esperto nella redazione degli schemi legislativi relativi alla riforma del diritto di famiglia e minorile ex L 206/2021 .
E’ un riconoscimento importante delle sue competenze e della sua esperienza nel campo giuridico. L’impegno in queste iniziative contribuirà sicuramente al progresso e alla qualità del sistema giuridico nel contesto della famiglia e dei minori.