Riforma disciplina divorzio (c.d. breve) e scioglimento comunione legale
La Commissione Giustizia della Camera ha approvato un testo comune che raccoglie e contempera le diverse istanze espresse nei molteplici disegni di legge presentati sul tema del c.d. divorzio breve (C. 831, C. 892, C. 1053, C. 1288, C. 1938, C. 2200).
Qui di seguito il testo comune adottato dalla Commissione
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
Art. 1.
1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell’articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dal deposito della domanda di separazione.»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di nove mesi».
Art. 2.
1. All’articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».