Non appare contrario all’ordine pubblico il provvedimento di adozione di un minore da parte della partner della mamma biologica, emesso da un’autorità giurisdizionale straniera, sulla scorta della lettura evolutiva operata dalla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 12962/2016, ha offerto un’interpretazione più ampia della nozione di “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” prevista dall’art. 4, lett. d) L.184/83.
Il provvedimento è dunque direttamente trascrivibile dall’Ufficiale di Stato civile Italiano, negli appositi registri ex art.41, co.1, L.218/1995, senza necessità di alcun procedimento.
Con sentenza n. 8802/2017 la Corte di Cassazione, pur ribadendo il principio già fatto proprio secondo cui il minore ha diritto a crescere nella propria famiglia di origine, ritiene tuttavia che detto diritto incontra un limite “se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico – fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva”.
Dunque, nell’ipotesi in cui fallisca qualsivoglia intervento di sostegno nei confronti della famiglia, deve essere riconosciuto l’interesse del minore ad ottenere, nell’ambiente più idoneo, un sano sviluppo sul piano psico – fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonché il superamento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso.