La Corte Costituzionale con sentenza del 31.05.2019 n. 135 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
La questione era stata sollevata dal TM di Bari per violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in condizioni di abbandono e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente previsto.
Viene ribadito che il fondamento della difesa nei processi di adottabilità è di fornire la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento, avvicinandoli così ai processi penali.
Ha inoltre rilevato che la mancata previsione della liquidabilità a carico dell’erario degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore, ma è conseguenza di una inerzia dello stesso.
Con decreto reso ai sensi dell’art. 36 comma 4° della legge 184/1983 il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato il riconoscimento, con gli effetti dell’adozione legittimante, del provvedimento di adozione di due minori in stato di abbandono pronunciato in favore di una coppia di cittadini italiani dello stesso sesso in Inghilterra.
La coppia aveva infatti soddisfatto tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 co. 4° l. ad. per poter chiedere il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione in Italia: in particolare gli stessi risultavano residenti continuativamente da più di due anni in Inghilterra, i minori adottati erano stati dichiarati in stato di abbandono dalle autorità inglesi, la procedura adottiva all’estero si era perfezionata nel rispetto della locale normativa sull’adozione e di fronte alle autorità competenti.
Al vaglio del Giudice minorile si poneva la questione della conformità della sentenza straniera ai principi contenuti nella Convenzione de L’Aja del 1993; ed in particolare, della conformità in relazione al principio di rispetto dell’ordine pubblico tenuto conto dell’interesse del minore.
Ad avviso del Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso di specie occorre fare riferimento al principio di “ordine pubblico internazionale” da intendersi quale “complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”. A tal proposito, non può ritenersi contrario all’ordine pubblico “un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali”.
Per il Collegio, dunque, non rileva che la coppia di richiedenti il riconoscimento non sia coniugata e non sia riconducibile al paradigma del matrimonio tra persone di sesso diverso richiesto per l’adozione nazionale, in quanto tale profilo non attiene all’ordine pubblico internazionale, e non è richiesto nell’ambito dello schema dell’art. 36 co. 4° l.ad., che poggia su presupposti diversi.
Invero, proprio il rispetto di tale requisito, e la necessità di tutelare il superiore interesse dei minori, impone il riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero anche in Italia, con effetti legittimanti, in quanto tale riconoscimento è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile e rispetto cui lo status filiationis deve ricevere piena tutela.
Due persone italiane di sesso maschile sono partner all’interno di una coppia same-sex. Gli stessi ricorrono a tecniche di fecondazione eterologa e di maternità surrogata in California: ciascuno dei due partner ha fecondato un ovulo della donna – la madre gestante – la quale ha dato alla luce, con parto gemellare, due bambini riconosciuti alla nascita dai rispettivi padri e non dalla madre. Nell’atto di nascita formato in California viene dato atto della circostanza per cui i minori sono “twins”, ancorché ciascuno dei due abbia un padre diverso.
I due genitori richiedono la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di ciascuno dei due figli, che viene però negata dall’Ufficiale dello Stato Civile di Milano sul presupposto della contrarietà all’ordine pubblico anche per elusione della normativa italiana che pone il divieto di ricorrere a tecniche di maternità surrogata. Il Tribunale di Milano conferma le valutazioni dell’Ufficiale dello Stato Civile, ritenendo contrario all’ordine pubblico trascrivere nei registri degli atti di nascita che attribuiscono ai figli lo stato di gemelli, quando in realtà, pur avendo in comune la sola madre – che pure non ha proceduto al loro riconoscimento – gli stessi sono indicati con padri differenti. Né sarebbe possibile una trascrizione meramente parziale degli atti di nascita formatisi all’estero, ad esempio con l’omissione al riferimento “twin”.
I reclamanti si rivolgono alla Corte d’Appello di Milano che accoglie le loro doglianze ed ordina la trascrizione degli atti di nascita, non ravvisando alcuna contrarietà rispetto all’ordine pubblico.
Anzitutto, trova applicazione l’art. 33 l. 218/1995 per cui lo status filiationis dei bambini è determinato dalla legge californiana, essendo i minori cittadini statunitensi: secondo la legge di tale Stato non soltanto è lecito il ricorso alle tecniche procreative impiegate, ma anche la formazione di atti di nascita che, pur recando l’indicazione del rapporto tra i gemelli, attribuisce a ciascuno dei bambini una paternità differente.
Inoltre, non spetta al giudice nazionale valutare la contrarietà della disciplina giuridica straniera rispetto ad una o più norme interne, ma, nel vaglio della contrarietà o meno all’ordine pubblico degli effetti della trascrizione, deve darsi prioritaria considerazione al superiore interesse del minore: un’interpretazione di tale clausola, anche alla luce delle indicazioni sovranazionali recepite dal nostro ordinamento, impone dunque di procedere alla trascrizione degli atti di nascita per evitare incertezze giuridiche circa lo status filiationis dei bambini, validamente ed efficacemente costituitosi all’estero.
L’UNCM torna sulla riforma della Giustizia all’esame della Camera per evidenziare la contraddittorietà della stessa con riguardo ai principi di unicità e celerità a cui si vorrebbe ispirare la nuova Giustizia che finisce per perdere elementi importanti di tutela, soprattutto in favore dei soggetti più deboli.
L’UNCM invita il Parlamento ad una profonda riflessione in vista della prosecuzione del cammino della riforma.
I movimenti di intere popolazioni in fuga dalla guerra e dalla fame sono sempre più numerosi e destano preoccupazione nei governi dei nostri paesi che si preparano ad alzare nuovi muri di respingimento.
L’UNCM ritiene utile ricordare, attraverso le foto del blog minori stranieri non accompagnati gli effetti che certe decisioni di rifiuto e respingimento (o contingentamento) possono provare sugli esseri umani e soprattutto sulle persone minori
http://minoristranierinonaccompagnati.blogspot.it/2016/03/50-e-piu-foto-che-raccontano-la-storia.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/BMaOl+(minori+stranieri+non+accompagnati)
L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
RILEVATO
che, durante la seduta del 27 gennaio 2016 della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in sede referente,è stato approvato l’emendamento 1.25 a firma dell’On.le Donatella FERRANTI in relazione al Disegno di Legge C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti, con il quale è stato previsto alla lett. b) punto 2) del comma 1° di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, introducendo le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti>>1,
1 L’originaria stesura del Disegno di Legge C.2953 Governo prevede <<b) quanto al tribunale della famiglia e della persona: 1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni specializzate per la famiglia e la persona; 2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1): 2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio; 2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci; 2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150; 2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del primo comma del medesimo articolo, salva l’attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate>>senza alcun intento di voler procedere alla soppressione del Tribunale per i Minorenni e tantomeno dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni.
ESPRIME
il proprio fermo e totale dissenso in ordine alla formulazione del predetto emendamento, in quanto la previsione di sopprimere il Tribunale per i Minorenni e l’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni non considera il fatto che l’amministrazione della giustizia in ambito minorile, con particolare riferimento a quella penale, non può essere assolutamente parificata e regolamentata secondo gli schemi della c.d. giustizia ordinaria, poiché è necessario garantire una effettiva e concreta specializzazionedei magistrati e di tutti coloro che, a qualunque titolo, si occupano delle questioni afferenti a persone minori di età, in special modo se si tratti di intervenire per l’attuazione del fondamentale principio di tutela e promozione dell’infanzia e dell’adolescenza favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
RILEVA
nello specifico l’ontologico e palese contrasto tra la lett. b) punto 2)comma
1° dell’emendamento 1.252 edil precetto sancito dall’art.31 comma 2°della Carta Costituzionaleil quale statuisce, invece, che la Repubblica è tenuta a proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; si evidenzia, peraltro, che la stessa Corte Costituzionale con numerose pronunce ed, in particolare, con la sentenza 12.01.2015 n.1 ha espressamente sottolineato e ribadito che la tutela del minore è interesse assistito da garanzia costituzionale e che la giustizia minorile(globalmente intesa)deve essere improntata all’essenziale finalità di recupero del minore deviante attraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità quest’ultima che caratterizza tutte le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale minorile si esplica (Corte Cost. 16 marzo 1992 n.125)e che può essere realizzata solo attraverso una giurisdizione altamente specializzata;
2 laddove si prevede di <<sopprimere il tribunale per i minorenni e l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni>>e, quindi, la sostanziale eliminazione del principio della specializzazione della giurisdizione minorile.
EVIDENZIA
che tale assurda determinazione di voler procedere alla soppressione del Tribunale per i Minorenni e dell’Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni si pone in netto ed aperto contrasto anche con i precetti indicati a livello internazionale e comunitario in materia ed, in particolare, con le Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, adottate in data 17 novembre 2010, che invitano gli Stati membri a considerare <<l’istituzione di un sistema di giudici e avvocati specializzati in diritto dei minori>>, nonché di<<sviluppare ulteriormente i tribunali in cui possano essere adottate misure giuridiche e sociali a favore dei minori e delle loro famiglie>>, esortazione alla quale l’Italia sembra voler rispondere con una “soluzione” in totale controtendenza prevedendo, con il proposto emendamento, la sostanziale abolizione della magistratura minorile in favore di una struttura(quella delle sezioni specializzate distrettuali)che giammai potrà garantire, nonostante la denominazione, una effettiva e reale specializzazione dei magistrati ad essa assegnati;
SOTTOLINEA
a tal fine che la previsione, contenuta nel predetto emendamento 1.25 al punto 6-bis laddove si prevede che <<che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al punto 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la Corte d’appello o con una sezione di Corte d’appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva>> non tiene conto del fatto che -nella pratica –la declaratoria di “assegnazione in via esclusiva” non esclude la possibilità che tale esclusività sia solo meramente dichiarativa;
MANIFESTA
altresì la propria profonda preoccupazione in merito alla contestuale prospettiva di <<13) istituire presso le procure della repubblica presso i tribunali di cui al punto
6) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; e prevedere, presso le procure generali, l’individuazione, nell’ambito del programma di organizzazione dell’ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche>>,poiché tale previsione omette completamente di considerare che l’auspicata creazione di “gruppi specialistici” nelle Procure della Repubblica ordinarie(di fatto parificabili a gruppi analoghi a quelli già esistenti) non prevede -come almeno statuito per l’organo giudicante -una formale autonomia che consenta la esclusività della funzione, con ciò prefigurando il rischio concreto che i magistrati inquirenti, assegnati a tale gruppo specialistico, non si occuperebbero nella realtà soltanto della materia specialistica(in virtù di quello che è il notorio funzionamento della Procura Ordinaria e l’organizzazione della stessa),risultando di fatto inevitabile l’inserimento degli stessi in ogni turno ordinario concernente la materia “generica” del processo penale;
METTEIN RISALTO
inoltre che la creazione di un nuovo gruppo specialistico nella materia delle persone, della famiglia e dei minori non consente affatto, a talicondizioni, di mantenere la specializzazione neppure dei magistrati già formati:a seguito, infatti, della Legge costituzionale 23.11.1999 n.2 che ha novellato l’art.111 Cost. il Tribunale per i Minorenni non ha più la facoltà (che, invece, esercitava in passato) di attivare un procedimento civile a tutela di una persona minore in difficoltà o in pericolo, facoltà che può essere ora esercitata esclusivamente dall’attuale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’unico organo di promozione dell’intervento del giudice a protezione del minorenne. Conseguentemente l’attuale Procura minorile, oltre che nell’ambito penale, esercita la propria competenza anche in materia civile e tale ambito di operatività è cospicuo e prevalente, benché tale dato non sia adeguatamente contemplato nelle statistiche giudiziarie con il risultato che ne viene ignorato il peso e la consistenza;
OSSERVA
che tale peculiare e specifica competenza delle Procure minorili verrebbe sostanzialmente vanificata dall’accorpamento delle stesse nelle Procure ordinarie-nonostante la previsione dell’istituzione di gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori-in quanto tale competenza potrebbe essere preservata solo con il totale esonero dei magistrati assegnati dalle c.d. attribuzioni ordinarie, soluzione in concreto non praticabile sulla base delle normali tabelle organizzative dell’Ufficio della Procura ordinaria e ciò comporterebbe il rischio tangibile che non sarebbe più possibile garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l’intervento tempestivo e necessario per assicurare le azioni a tutela della persona minore di età in condizionidi grave pregiudizio(ad esempio: bambini abbandonati in strada; maltrattati o abusati dai genitori; vittime di tratta; neonati sottoposti a sevizie; ecc.), come invece avviene attualmente;
RILEVA
conseguentemente che l’accorpamento della Procura Minorile alla Procura Ordinaria produrrebbe, di fatto, l’annientamento della cultura minorile, “schiacciata” dalle esigenze di efficienza degli Uffici della Procura Ordinaria con inevitabile compromissione dei diritti delle persone minori di età e totale elusione di tutte le principali indicazioni europee ed internazionali in materia di effettiva specializzazione degli operatori coinvolti;
SEGNALA
altresì,con sgomento e profonda preoccupazione, che il testo di legge, così come emendato nella parte che disciplina le funzioni della pubblica accusa,determinerebbe anche gravissimi ed insanabili effetti negativi sullo stesso esercizio del diritto di difesa in sede penale con riferimento: (a)all’indagine sulla personalità del minore (del tutto non contemplata nel processo ordinario penale a carico di persone adulte), (b) all’istituto della messa alla prova (la cui richiesta viene, di fatto, previamente concordata con il pubblico ministero minorile), (c) all’istituto della mediazione penale minorile (che, nella fase delle indagini preliminari, è attivata dalla Procura Minorile), (d) all’istituto dell’irrilevanza penale del fatto (la cui richiesta compete, sempre nella fase delle indagini preliminari, al pubblico ministero), (e) al giudizio immediato e/o direttissimo (la cui applicazione è rimessa, per i soli minori autori di reato, alla valutazione discrezionale del pubblico ministero in ordine alle esigenze educative);
SOLLECITA ED INVITA
la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati-alla luce di tutto quanto innanzi chiarito ed evidenziato -a voler modificare integralmente l’emendamento 1.25, così come approvato nella seduta del 27 gennaio 2016, prevedendo la totale eliminazione del punto 2) della lett. b) del comma 1° con la conseguente riformulazione di tutti i successivi punti ad esso strettamente correlati ovveroa voler procedere ad una netta riformulazione almeno delle funzioni della pubblica accusa in conformità con quanto statuito dalle previsioni costituzionali e con quanto indicato dalle apposite prescrizioni comunitarie ed internazionali,che auspicano tutte ed univocamente l’obiettivo di favorire l’istituzione di una giurisdizioneminorile finalizzata al recupero del minore devianteattraverso la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, finalità che può essere realizzata soltantoattraverso una giurisdizione altamentee realmentespecializzata.
Milano, 15febbraio 2016.
Avv. Tiziana PETRACHI
Resp. Naz. Settore Penale U.N.C.M.
Avv.Paola LOVATI
Presidente U.N.C.M.