Camera minorile di Milano
La Corte Costituzionale con sentenza del 31.05.2019 n. 135 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
La questione era stata sollevata dal TM di Bari per violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori in condizioni di abbandono e il difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente previsto.
Viene ribadito che il fondamento della difesa nei processi di adottabilità è di fornire la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori per evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento, avvicinandoli così ai processi penali.
Ha inoltre rilevato che la mancata previsione della liquidabilità a carico dell’erario degli onorari spettanti al difensore d’ufficio dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del legislatore, ma è conseguenza di una inerzia dello stesso.
Con decreto reso ai sensi dell’art. 36 comma 4° della legge 184/1983 il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato il riconoscimento, con gli effetti dell’adozione legittimante, del provvedimento di adozione di due minori in stato di abbandono pronunciato in favore di una coppia di cittadini italiani dello stesso sesso in Inghilterra.
La coppia aveva infatti soddisfatto tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 co. 4° l. ad. per poter chiedere il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione in Italia: in particolare gli stessi risultavano residenti continuativamente da più di due anni in Inghilterra, i minori adottati erano stati dichiarati in stato di abbandono dalle autorità inglesi, la procedura adottiva all’estero si era perfezionata nel rispetto della locale normativa sull’adozione e di fronte alle autorità competenti.
Al vaglio del Giudice minorile si poneva la questione della conformità della sentenza straniera ai principi contenuti nella Convenzione de L’Aja del 1993; ed in particolare, della conformità in relazione al principio di rispetto dell’ordine pubblico tenuto conto dell’interesse del minore.
Ad avviso del Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso di specie occorre fare riferimento al principio di “ordine pubblico internazionale” da intendersi quale “complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo”. A tal proposito, non può ritenersi contrario all’ordine pubblico “un provvedimento straniero che abbia statuito un rapporto di adozione piena tra persone coniugate e i rispettivi figli riconosciuti dei coniugi, anche dello stesso sesso, una volta valutato in concreto che il riconoscimento dell’adozione, e quindi il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti da tale rapporto, corrispondono all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali”.
Per il Collegio, dunque, non rileva che la coppia di richiedenti il riconoscimento non sia coniugata e non sia riconducibile al paradigma del matrimonio tra persone di sesso diverso richiesto per l’adozione nazionale, in quanto tale profilo non attiene all’ordine pubblico internazionale, e non è richiesto nell’ambito dello schema dell’art. 36 co. 4° l.ad., che poggia su presupposti diversi.
Invero, proprio il rispetto di tale requisito, e la necessità di tutelare il superiore interesse dei minori, impone il riconoscimento dell’adozione pronunciata all’estero anche in Italia, con effetti legittimanti, in quanto tale riconoscimento è assolutamente aderente all’interesse dei minori che vivono in una famiglia stabile e rispetto cui lo status filiationis deve ricevere piena tutela.
Due persone italiane di sesso maschile sono partner all’interno di una coppia same-sex. Gli stessi ricorrono a tecniche di fecondazione eterologa e di maternità surrogata in California: ciascuno dei due partner ha fecondato un ovulo della donna – la madre gestante – la quale ha dato alla luce, con parto gemellare, due bambini riconosciuti alla nascita dai rispettivi padri e non dalla madre. Nell’atto di nascita formato in California viene dato atto della circostanza per cui i minori sono “twins”, ancorché ciascuno dei due abbia un padre diverso.
I due genitori richiedono la trascrizione in Italia dell’atto di nascita di ciascuno dei due figli, che viene però negata dall’Ufficiale dello Stato Civile di Milano sul presupposto della contrarietà all’ordine pubblico anche per elusione della normativa italiana che pone il divieto di ricorrere a tecniche di maternità surrogata. Il Tribunale di Milano conferma le valutazioni dell’Ufficiale dello Stato Civile, ritenendo contrario all’ordine pubblico trascrivere nei registri degli atti di nascita che attribuiscono ai figli lo stato di gemelli, quando in realtà, pur avendo in comune la sola madre – che pure non ha proceduto al loro riconoscimento – gli stessi sono indicati con padri differenti. Né sarebbe possibile una trascrizione meramente parziale degli atti di nascita formatisi all’estero, ad esempio con l’omissione al riferimento “twin”.
I reclamanti si rivolgono alla Corte d’Appello di Milano che accoglie le loro doglianze ed ordina la trascrizione degli atti di nascita, non ravvisando alcuna contrarietà rispetto all’ordine pubblico.
Anzitutto, trova applicazione l’art. 33 l. 218/1995 per cui lo status filiationis dei bambini è determinato dalla legge californiana, essendo i minori cittadini statunitensi: secondo la legge di tale Stato non soltanto è lecito il ricorso alle tecniche procreative impiegate, ma anche la formazione di atti di nascita che, pur recando l’indicazione del rapporto tra i gemelli, attribuisce a ciascuno dei bambini una paternità differente.
Inoltre, non spetta al giudice nazionale valutare la contrarietà della disciplina giuridica straniera rispetto ad una o più norme interne, ma, nel vaglio della contrarietà o meno all’ordine pubblico degli effetti della trascrizione, deve darsi prioritaria considerazione al superiore interesse del minore: un’interpretazione di tale clausola, anche alla luce delle indicazioni sovranazionali recepite dal nostro ordinamento, impone dunque di procedere alla trascrizione degli atti di nascita per evitare incertezze giuridiche circa lo status filiationis dei bambini, validamente ed efficacemente costituitosi all’estero.
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