Sentenza 10 gennaio 2017, CEDU, III Sezione, Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera (ricorso n. 29086/2012)

L’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impone allo Stato di rispettare la libertà religiosa dell’individuo e la sua manifestazione, con obblighi negativi di non ingerenza e positivi di promozione di tale diritto.

Nel caso di specie, i ricorrenti sono residenti in Svizzera di religione musulmana: gli stessi hanno lamentato, da parte delle autorità elvetiche, la violazione dell’art. 9 Conv., in quanto condannati ad un’ammenda per aver rifiutato di far frequentare alle figlie, di 7 e 9 anni, corsi di nuoto “misti”, con partecipazione di femmine e di maschi senza separazione in base al sesso, asserendo che tale decisione avrebbe costituito una violazione della loro libertà religiosa da parte dello Stato.

La Corte, pur ritenendo realizzata un’ingerenza statuale nell’ambito della sfera tutelata dall’art. 9 Conv., non ha però accolto il ricorso perché ad avviso della CEDU non si sarebbe realizzata alcuna violazione: infatti, tale ingerenza è pienamente giustificata dal fine superiore, perseguito dalle autorità svizzere, di consentire e raggiungere l’inclusione sociale dei minori.

Nel contemperamento tra diversi interessi (tutela della libertà religiosa della famiglia d’origine e salvaguardia del superiore interesse del minore), il perseguimento del best interest of the child costituisce un criterio ermeneutico prevalente, alla luce del quale possono essere giustificate limitazioni ad altre forme di estrinsecazione delle libertà individuali.

AFFAIRE-OSMANOGLU-ET-KOCABAS-c-1.-SUISSE