Riparto di competenza in materia di tutela del minore straniero non accompagnato

Con l’ordinanza n. 686/2017, resa dalla Sez. VI-1 Civile della Corte di Cassazione, viene risolto il regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo nei confronti del Tribunale Ordinario di Marsala.

Nel caso di un minore straniero non accompagnato sbarcato sulle coste siciliane, il Tribunale Ordinario di Marsala si era dichiarato incompetente rispetto alla nomina di un Tutore in suo favore, declinando la competenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Il TM di Palermo ha proposto regolamento di competenza, ritenendosi incompetente e sostenendo la competenza del Tribunale di Marsala.

La Corte di Cassazione, nel dirimere la questione, afferma la competenza del Tribunale di Marsala: ai sensi del D.Lgs. 142/2015, che ha recepito le direttive 2013/32/UE e 2013/33/Ue, nel caso di minori stranieri non accompagnati rinvenuti sul territorio nazionale è prioritaria, anzitutto, la nomina del tutore da parte dell’A.G. ordinaria (il Giudice Tutelare), il che peraltro deve avvenire nel tempo più breve possibile per consentire al minore di godere di tutela giuridica. Solo in un momento successivo si potranno vagliare le eventuali condizioni per la declaratoria dello stato di abbandono da parte del TM, il quale è competente soltanto allorché, in un momento successivo, sia aperta la procedura di adottabilità.

Corte di Cassazione sentenza n. 686/2017