Scuola – Giurisdizione – Controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario – Giudizio del Consiglio di classe – Articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee – Lussemburgo 21 giugno 1994 – Interpretazione – Camera dei ricorsi – Competenza – Rinvio alla Cgue – Cassazione civile Sez. Unite Ordinanza interlocutoria n. 18161 del 6 giugno 2022 Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla giurisdizione del giudice italiano, in una controversia concernente l’impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della deliberazione di mancata promozione (c.d. “giudizio di ripetenza”) al successivo anno scolastico, adottata dal Consiglio di classe di una scuola europea nei confronti di uno studente del ciclo secondario di detta scuola, hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267, par. 3, del TFUE, in ordine alla seguente questione di interpretazione: “se l’art. 27, par. 2, comma 1, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe”. Ordinanza |
Usucapione ventennale provato dall’accordo di separazione – Corte di Cassazione Civile Ordinanza n. 17230/2022
La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti “autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, dunque, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova
Famiglia – Minori – Stato di di abbandono – Insufficienze mentali o malattie dei genitori – Adottabilità – Art. 5, l. 184/1983 – Accertamento in concreto della capacità genitoriale di entrambi i genitori – Verifica di eventuali comportamenti pregiudizievoli per i minori – Corte di Cassazione Civile Ordinanza n. 14077/2022.
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall’art. 1 della L. n. 184 del 1983 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.
REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – PORNOGRAFIA MINORILE – Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 20552/2022.
Risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzandone l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore che non è esclusa dalla eventuale familiarità del medesimo alla divulgazione di proprie immagini erotiche.
(L’imputato veniva individuato dalle indagini della Polizia postale (allertata con segnalazione dell’ente americano (OMISSIS) associazione non governativa – del 4 novembre 2015), quale utilizzatore dei profili falsi di agenzie di modelle, utilizzati per la richiesta del materiale pedopornografico)
Estorsione – Condanna – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito – Criteri – Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 17012/2022.
Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la responsabilità del marito per il reato di estorsione. In particolare, l’uomo aveva minacciato di morte la moglie impugnando un martello e le aveva scagliato contro una lampada intimandole di consegnargli il denaro del reddito di cittadinanza (a lui intestato ed unica fonte di sostentamento del nucleo familiare) per acquistare sostanza stupefacente.
Secondo gli Ermellini, sebbene la carta che consentiva l’accesso al reddito di cittadinanza fosse intestata al ricorrente, il suo impossessamento non si risolve nella apprensione di un bene “proprio”, tenuto conto del fatto che il reddito di cittadinanza è un sussidio che soccorre l’intero nucleo familiare, come si evince dal fatto che viene elargito sulla base di certificazioni relative alla posizione reddituale di tutti i componenti della famiglia.
Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (2021/2060(INI).