Richieste della Rete europea dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza (ENOC) “I diritti dei minorenni nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, per assicurare i diritti durante la crisi sanitaria
Protocollo per la gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il Tribunale per i minorenni.
Panoramica nazionale delle disposizioni adottate dai vari uffici giudiziari.
Pur nella diversità, il comune denominatore dei provvedimenti ad oggi adottati dai diversi uffici giudiziari è il rinvio delle udienze non urgenti e l’utilizzo di strumenti telematici per poter svolgere l’udienza. Qualora ciò non sia possibile, come nel caso di Bologna, si dispone che l’udienza dovrà essere celebrata con le forme ordinarie, ma nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie, quindi spazi ampi, mascherina e guanti.
Sebbene la celebrazione di udienze da remoto possa in qualche modo comportare la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto di difesa, è pur vero che, nel bilanciamento degli interessi, il diritto alla salute in questo momento sia prevalente.
In ragione di ciò, posto il rinvio delle udienze non urgenti in ossequio al dl 18 del 17 marzo 2020 art 83, tutte le altre non rinviabili, e quindi quelle indicate all’art 83 comma 3 lett a), lett b)( in quanto estensibile anche al penale minorile) debbano essere svolte a distanza sulle piattaforme già individuate dal DGSIA del ministero (skype for business e microsoft teams). Qualora ciò non sia possibile (ma l’impossibilità deve essere oggettiva e documentata a verbale) le stesse dovranno essere svolte con modalità consuete, ma in spazi che rispettino le distanze di sicurezza tra le parti, con l’ausilio di mascherine ad alta protezione e guanti monouso.