Corte di Cassazione, sentenza n. 14878 del 15 giugno 2017

Una coppia di cittadine italiane aveva ottenuto all’estero (in Regno Unito) la rettificazione dell’atto di nascita di un bambino nato all’interno della coppia, a seguito di fecondazione assistita.

Il bambino, nato in Inghilterra, era stato registrato dall’Ufficiale dello stato civile di Kensington, inizialmente, come figlio di una sola delle due ricorrenti (la madre partoriente).

Sicché, il certificato di nascita così formato era stato trascritto anche in Italia, a Venezia.

Successivamente, però, l’Ufficiale dello stato civile di Kensington aveva modificato il certificato di nascita del minore, indicando la maternità sia con riferimento alla partoriente sia con riferimento all’altra donna, partner della madre partoriente.

La coppia di ricorrenti aveva quindi chiesto all’Ufficiale dello stato civile di Venezia di rettificare l’atto originariamente trascritto, accogliendo le modifiche già effettuate dall’Ufficiale dello stato civile inglese.

La richiesta era stata rifiutata per contrarietà all’ordine pubblico; il diniego era stato confermato anche dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Venezia, sempre sul presupposto della contrarietà all’ordine pubblico ex art. 16 l. 218/1995.

La Corte di Cassazione però ha accolto il ricorso della coppia, precisando che l’ordine pubblico in questione non può essere desunto solo dall’ordinamento interno, ma deve leggersi in una prospettiva internazionale, soprattutto allorché l’atto originario (certificato di nascita) sia stato prodotto e modificato, validamente, nell’ambito di un ordinamento giuridico straniero

Inoltre, i giudici di legittimità richiamano anche i consolidati principi internazionali riferiti al superiore interesse del minore, che nel caso di specie coincide con il diritto a conservare la relazione di genitorialità consolidata nei confronti delle due madri, e quelli riferiti al diritto alla vita familiare senza discriminazioni tra coppie di persone dello stesso sesso e di sesso diverso.

In definitiva, quindi, la Corte di Cassazione ha escluso l’applicazione automatica e stereotipata del principio di ordine pubblico, privilegiandone una lettura compatibile con l’interesse del minore e delle ricorrenti alla conservazione della relazione familiare.

Cassazione sentenza 14878 del 2017