Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1310/2017

Nel caso di un minore avente doppia cittadinanza italiana e brasiliana, abitualmente residente in Italia al momento della proposizione della domanda e successivamente (illecitamente) condotto in Brasile dalla madre di cittadinanza brasiliana, il riparto di giurisdizione tra giudice italiano e straniero, nel caso di adozione di misure relative ai minori, deve essere effettuato avuto riguardo alle finalità che sono perseguite con l’adozione di un determinato provvedimento.

Laddove si tratti di una decisione che incida sulla responsabilità genitoriale, ma è connotata da finalità di protezione per il minore, si applica l’art. 42 della l. 218/1995, che a sua volta rinvia alla Convenzione de L’Aja del 1961.

Nel caso di specie, attesa la doppia cittadinanza del minore, non trova applicazione l’art. 4 della Conv. Aja 1961, che sancisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino rispetto a quelle del giudice di luogo di residenza abituale.

La giurisdizione è da individuarsi a favore del giudice del luogo che presenti con il minore il collegamento più stretto, individuato, nel caso di specie, nella luogo di residenza abituale del minore al momento di proposizione della domanda (cfr. artt. 8 l. 218/1995 e 5 c.p.c.), ovverosia l’Italia

Cass. SS.UU. 1310/2017