Statuto

Statuto

della

Unione nazionale camere minorili Italiane

1) Definizione

1.    L’Unione Nazionale Camere Minorili Italiane (U.N.C.M.), di seguito denominata Associazione, è un’associazione senza fini di lucro, rappresentativa degli avvocati minorili italiani, che associa Camere Minorili costituite sul territorio nazionale.

2.    L’UNCM è contraddistinta da un simbolo registrato come marchio, di cui all’allegato A del presente statuto. L’uso del marchio è consentito alle sole Camere Minorili aderenti all’Unione Nazionale.

2) Scopi

1. L’Associazione si adopera per la promozione e la tutela dei bambini e degli adolescenti come soggetti di diritti nello spirito della Costituzione Italiana e delle Convenzioni Internazionali.

2. L’Associazione si propone pertanto di:

–      promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia anche con riguardo agli strumenti alternativi al processo giurisdizionale nella risoluzione delle controversie (negoziazione, diritto collaborativo, mediazione)

–      contribuire alla qualificazione dei difensori nei procedimenti in materia di famiglia e minorili, civili, penali e amministrativi, dei difensori dei minori persone offese dai reati, dei curatori e dei tutori

–      curare la conoscenza degli scopi e dei programmi dell’associazione e dell’attività svolta, con diffusione di pubblicazioni anche telematiche nonché di una rivista periodica, di un sito internet con alcune aree riservate ai propri iscritti

–      promuovere il profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri iscritti

–      contribuire, attraverso l’interazione con Istituzioni, Enti pubblici e privati e con altre professionalità interessate alle problematiche dell’età evolutiva, allo sviluppo nell’ambito della giustizia minorile di una progettualità multidisciplinare che tenga conto dei mutamenti sociali in corso e dell’evoluzione in senso multietnico della società

–      favorire e sostenere la crescita nella società italiana della cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

3. Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione potrà:

–      promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell’associazione

–      promuovere e favorire il perseguimento della specializzazione professionale nel settore del diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori anche attraverso l’organizzazione di una scuola di Alta Formazione nel settore predetto

–      rilasciare attestati anche di competenza professionale specialistica, secondo la normativa vigente e alle condizioni ivi previste, in coordinamento con il Consiglio Nazionale Forense

–      istituire centri di studio e ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti internet, costituire banche dati, centri di documentazione sui temi oggetto delle proprie iniziative

–      promuovere e instaurare rapporti di collaborazione, anche mediante la stipula di protocolli di intesa, con altre Associazioni, Enti e Istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari

–      partecipare a programmi e bandi promossi dall’Unione Europea, dalle Regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle materie attinenti allo scopo dell’associazione richiamate nel presente Statuto

4. Per il migliore perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi

3) Soci

Possono diventare soci ordinari dell’UNCM le associazioni forensi costituite sul territorio nazionale nel circondario di uno o più tribunali limitrofi, che associno almeno 10 avvocati operanti prevalentemente nel settore del diritto minorile e della famiglia, che si riconoscono nelle finalità dell’Associazione, ne condividono i metodi e principi informatori e accettano il presente Statuto.

4) Ammissione del socio

1.    L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa domanda scritta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Segretario Nazionale. La delibera è comunicata al richiedente per iscritto e motivata solo nel caso di non ammissione.

2.    Le associazioni forensi territoriali devono allegare alla domanda copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo, l’elenco nominativo dei propri iscritti, completo dei dati personali e dell’Ordine  di appartenenza, la composizione dell’organo direttivo.

3.    La richiesta e la successiva ammissione implicano l’incondizionata accettazione del presente statuto.

5) Diritti dei soci

1.    L’appartenenza all’Associazione conferisce diritto all’associato di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, di proporre al Consiglio Direttivo Nazionale iniziative nell’ambito degli scopi statutari ovvero temi e questioni da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale, di accedere ai verbali dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e di avere copia di tutti i documenti ufficiali dell’Associazione.

2.    Gli iscritti alle Camere Minorili associate godono dell’elettorato passivo e hanno diritto di partecipare all’Assemblea Nazionale a norma del presente statuto.

6) Obblighi dei soci

1.    L’adesione all’Associazione obbliga i soci a favorire e sostenere le iniziative promosse dall’Associazione, osservare i principi programmatici e le disposizioni statutarie, rispettare le deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione.

2.    I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa al momento dell’iscrizione e annualmente entro il 30 aprile nella misura stabilita dall’Assemblea Nazionale

3.    Ogni Camera Minorile ammessa a far parte dell’UNCM dovrà inserire nei propri segni distintivi la denominazione di “Camera Minorile di …… – aderente all’Unione Nazionale Camere Minorili Italiane”.

4.    Ciascuna Camera Minorile dovrà comunicare immediatamente al Presidente e al Segretario Nazionale ogni mutamento nella composizione dell’organo direttivo nonché eventuali modifiche statutarie; annualmente, entro il 30 aprile, dovrà inoltre trasmettere al Segretario Nazionale l’elenco aggiornato dei propri iscritti al 31 dicembre precedente e una relazione sintetica sull’attività svolta nell’anno antecedente.

7) Perdita della qualità di socio

1.    L’appartenenza all’UNCM cessa, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, per:

  • mancato pagamento della quota sociale per due annualità consecutive
  • mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione
  • condotte contrastanti con le finalità dell’Associazione ovvero che rechino pregiudizio all’immagine o al patrimonio della stessa
  • recesso o scioglimento della Camera Minorile

2.    Il recesso o lo scioglimento della Camera Minorile devono essere comunicati con lettera raccomandata o equipollente indirizzata al Presidente e per conoscenza al Segretario Nazionale.

3.    La perdita della qualità di socio comporta l’immediata decadenza da qualsiasi carica all’interno degli organi associativi.

4.    Il socio recedente o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

8) Organi

1.   Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea Nazionale
  • il Consiglio Direttivo Nazionale
  • il Presidente
  • il Comitato Scientifico
  • il Congresso Nazionale
  • il Collegio dei Garanti

2.   Le cariche ricoperte nell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

9) Assemblea nazionale

1. L’Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti della Camere Minorili aderenti all’Associazione e dai delegati indicati dalle camere territoriali in misura di uno per ogni Camera Minorile; sono membri di diritto il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e i componenti del Collegio dei Garanti. All’Assemblea Nazionale possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto tutti gli iscritti alle Camere Minorili aderenti.

2.   E’ compito dell’Assemblea Nazionale:

–      eleggere tra gli iscritti alle Camere Minorili associate il Presidente, otto componenti e tre membri supplenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i componenti del Collegio dei Garanti, secondo quanto previsto dal presente Statuto

–      approvare il bilancio ed il consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria

–      decidere l’ammontare della quota sociale

–      approvare i regolamenti interni dell’Associazione e le eventuali modifiche al presente Statuto

–      deliberare sugli indirizzi programmatici e sulle linee generali delle attività dell’Associazione

–      deliberare su ogni altro punto indicato all’ordine del giorno e su quant’altro demandatogli per legge o dal presente Statuto

3.   L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta che deve pervenire ai Presidenti e per conoscenza ai Segretari delle Camere Minorili territoriali almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere indicato nell’avviso di convocazione.

4.   Essa è convocata in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario. Deve essere convocata inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata un terzo delle Camere Minorili aderenti; in tal caso l’assemblea deve tenersi entro 45 giorni dalla richiesta

5.    In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di metà dei componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. I Presidenti e i delegati delle Camere Minorili territoriali possono delegare con atto scritto altro socio regolarmente iscritto alla medesima Camera Minorile; i membri di diritto dell’Assemblea Nazionale possono delegare con atto scritto esclusivamente altro componente dell’Assemblea stessa.

6.    L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea stessa nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina tra i componenti dell’Assemblea stessa un segretario per la redazione del verbale, che sarà poi anche da questi sottoscritto, ed eventualmente due scrutatori.

7.    Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono prese con la maggioranza dei voti validamente espressi. E’ ammesso il voto per corrispondenza su deliberazione contenuta per esteso nella convocazione dell’Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e nelle elezioni del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto.

10) Consiglio direttivo nazionale

1.   Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente e da altri otto componenti eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti alle Camere Minorili associate.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo le elezioni, nomina al proprio interno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere

2.   Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decesso di un componente subentra per il restante periodo il primo dei supplenti; ad esaurimento dei tre supplenti, subentra il primo dei non eletti. Ove il numero dei componenti scenda sotto i cinque e non sia possibile reintegrarlo con lo scorrimento dei tre supplenti e dei non eletti, il Presidente convocherà un’Assemblea straordinaria per le Elezioni.

Il Presidente è eleggibile per non più di due mandati consecutivi

3.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell’Associazione; ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto. In particolare:

  1. cura l’attuazione dei compiti statutari e delle decisioni adottate dall’Assemblea Nazionale, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa
  2. decide sulle attività dell’Associazione e sulle collaborazioni con altri soggetti
  3. programma le attività nazionali di studio e formazione e coordina gli eventi formativi e di aggiornamento professionale delle Camere Minorili associate
  4. decide sull’ammissione dei nuovi soci e, sentito il Collegio dei Garanti, sulla perdita della qualità di socio
  5. approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l’Associazione e terzi
  6. delibera le azioni di spesa e decide sugli investimenti patrimoniali
  7. individua i settori prioritari di studio e ricerca nell’ambito del diritto minorile, delle relazioni familiari, delle persone e dei diritti umani relati, nonché con riguardo alle tematiche dell’età evolutiva nel campo delle scienze psicosociali e pedagogiche, delle neuroscienze e di altre materie di rilievo e nomina i Responsabili di Settore, in numero non superiore a dieci, scelti tra gli iscritti alle Camere Minorili associate in possesso di provate capacità di lavorare in gruppo e di consolidata esperienza professionale e competenza in materia
  8. nomina tre Coordinatori territoriali nazionali per le aree Nord, Centro e Sud, scegliendoli tra gli iscritti alle Camere Minorili associate
  9. cura e garantisce i rapporti con le Camere Minorili territoriali secondo apposito regolamento e convocando periodicamente i Presidenti e i Coordinatori territoriali di area
  10. definisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale e cura la predisposizione e diffusione dei materiali preparatori
  11. approva la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulle linee programmatiche da presentare all’Assemblea
  12. approva i progetti di bilancio annuale e di consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre al voto dell’Assemblea
  13. individua i temi del Congresso, sentiti i Responsabili di Settore, e ne definisce le modalità di lavoro, curando inoltre la diffusione dei materiali preparatori
  14. sceglie la sede del Congresso
  15. emana i regolamenti interni dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
  16. nomina, scegliendoli tra gli iscritti alla Camere Minorili associate dotati di adeguate competenze ed esperienza, un componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione Specialistica e tre componenti del Comitato di Gestione della stessa Scuola, assegnando i ruoli di Direttore, Segretario e Tesoriere
  17. ratifica nella prima riunione successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza

4.    Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio stesso. Può costituire commissioni di studio e consultive, permanenti o per lo svolgimento di particolari attività, affidandone il coordinamento anche a persone esterne al Consiglio Direttivo, purché iscritte ad una delle Camere Minorili associate.

5.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno e ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga opportuno; il Presidente deve inoltre convocarlo tempestivamente quando ne facciano richiesta tre dei suoi membri. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, deve pervenire ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data della riunione.

6.    Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, con diritto di parola, i Responsabili di Settore, i responsabili delle commissioni di studio e consultive di cui al comma 4 ovvero, se ritenuto opportuno, altre persone anche esterne all’Associazione in ragione delle competenze o del ruolo ricoperto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto verbale, a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.        

11) Presidente e vicepresidente

1.    Il Presidente rappresenta l’Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, salvo che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questi, ad altro membro del Consiglio stesso. Spetta al Presidente in particolare, d’intesa con il Vice Presidente e il Segretario, curare i rapporti con le altre associazioni forensi, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, la Magistratura, le altre istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

2. Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell’Associazione; in particolare convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne dirige i lavori e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. Annualmente relaziona all’Assemblea Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3. Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e per conto e nell’interesse dell’Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, protocolli di intesa, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l’amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

4. Il Presidente può delegare, con atto scritto, allo svolgimento di determinate funzioni il Vice Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo Nazionale o altre persone regolarmente iscritte alle Camere Minorili aderenti all’UNCM.

5. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, fatta salva la necessità di ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva.

6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.

12) Segretario

1.    Il Segretario assicura la funzionalità dell’attività dell’Associazione. In particolare, unitamente al Presidente e in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, cura la comunicazione interna ed esterna e provvede al disbrigo della corrispondenza.

2.    Provvede sotto la propria responsabilità alla tenuta e aggiornamento del libro dei soci e alla raccolta e conservazione dei documenti dell’associazione e comunicazioni inviate dalle Camere Minorili territoriali.

3.    E’responsabile della redazione e conservazione dei libri dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.

13) Tesoriere

1.    Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale.  In particolare autorizza gli impegni di spesa provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

2.    Annualmente, entro il mese di aprile, predispone il progetto di bilancio dell’esercizio e il consuntivo e preventivo di gestione economico-finanziaria da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente al voto dell’Assemblea Nazionale.

13 BIS)  COMITATO SCIENTIFICO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Il Comitato Scientifico dell’Associazione è composto dai Responsabili di Settore ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Sono membri di diritto i Past President con funzioni consultive.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato Scientifico è coadiuvato dal Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale. 

2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di supporto tecnico all’Associazione per la realizzazione e lo sviluppo delle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale.

In particolare svolge attività di studio, approfondimento e aggiornamento professionale in materia di diritto minorile, delle relazioni familiari, delle Persone e dei diritti umani relati (in ambito civile, penale, amministrativo e internazionale) e delle connesse questioni di deontologia professionale, nonché con riguardo alle tematiche attinenti all’età evolutiva in campo psicosociale, pedagogico, delle neuroscienze e in altri ambiti di rilievo al fine di:

–      sviluppare e coordinare il confronto tra le Camere Minorili associate e tra gli iscritti in una prospettiva di crescita professionale

–      promuovere e programmare la formazione e l’aggiornamento professionale degli iscritti

–      contribuire all’elaborazione di proposte e pareri per l’evoluzione legislativa nelle materie di interesse dell’Associazione

3. Il Comitato Scientifico ha altresì il compito di individuare annualmente e proporre all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale gli argomenti per la formazionee l’aggiornamento professionale nelle materie di competenza, da realizzarsi attraverso l’organizzazione a livello nazionale di corsi o occasioni formative, anche seriali.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti il Comitato Scientifico istituisce appositi gruppi di lavoro chiamando a parteciparvi gli scritti alle Camere Minorili associate.

5. I Responsabili di Settore rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e la loro nomina potrà essere da quest’ultimo revocata per giustificati motivi.

I Responsabili di Settore decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

6. Ogni spesa effettuata dai Responsabili di Settore dovrà essere previamente autorizzata dal Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale.

13 ter)  CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso nazionale è composto dai Delegati delle Camere Minorili aderenti all’Associazione indicati dalle stesse Camere in numero non superiore a tre per ognuna; ne fanno inoltre parte di diritto i Presidenti delle Camere Minorili territoriali, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, i Responsabili di Settore e i componenti del Collegio dei Garanti. Possono parteciparvi come uditori tutti gli iscritti alle Camere Minorili territoriali.

2. Il Congresso Nazionale si riunisce con frequenza almeno biennale per elaborare le linee politiche generali dell’UNCM e per definire la posizione dell’Associazione su specifiche tematiche.

3. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente dell’Associazione, con comunicazione scritta che deve pervenire ai Presidenti e per conoscenza ai Segretari delle Camere Minorili territoriali almeno 60 giorni prima della data fissata, con indicazione del luogo e dei temi scelti. In via straordinaria è convocato dal Presidente dell’Associazione su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo delle Camere Minorili aderenti all’UNCM.

4. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.

13  quater) I COORDINATORI TERRITORIALI DELLE AREE NORD, CENTRO E SUD

1. I Coordinatori territoriali delle aree Nord, Centro e Sud svolgono un ruolo di collegamento tra le singole Camere del territorio e il Consiglio Direttivo Nazionale anche attraverso la realizzazione di convegni e/o eventi formativi nelle materie di cui all’art.2 perseguendo le finalità di cui all’art.3.

Per la realizzazione degli eventi gemellati con le altre Camere dell’area di pertinenza saranno coadiuvati anche dai Responsabili dei settori.

2. I Coordinatori territoriali di area partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

3. I Coordinatori territoriali di area rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo Nazionale e la loro nomina potrà essere da quest’ultimo revocata per giustificati motivi. I Coordinatori territoriali di area decadono al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

4. Ogni spesa dei Coordinatori Territoriali Area dovrà essere previamente autorizzata dal Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale.

14) Collegio dei garanti

1.    Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti ogni quattro anni dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti alle Camere Minorili associate che non esercitano altre funzioni all’interno dell’Associazione. Il Collegio nella prima riunione, indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.

2.    Il Collegio dei Garanti vigila sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale. A tal fine, il Presidente del Collegio dei Garanti riceve per conoscenza la convocazione e i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.  

3.    Dirime le eventuali controversie tra i soci, tra gli organi nazionali e tra i soci e gli organi nazionali, giudicando ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con decisione non impugnabile. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

4. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di delibera avente ad oggetto la perdita della qualità di socio. Inoltre svolge funzione consultiva ogni qual volta il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno sentirne il parere. 

14 BIS) SCUOLA CENTRALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA

l. La Scuola di Alta Formazione Specialistica dedicata al diritto delle Relazioni Familiari, delle Persone e dei Minori, è organizzata a livello centrale presso la sede del Dipartimento di Scienze Giuridiche che collabora al progetto e su base periferica presso le Camere Territoriali che faranno richiesta di essere collegate in videoconferenza.

2. Il programma formativo dettagliato della Scuola di Alta Formazione Specialistica, con l’indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti è definito da un Comitato Scientifico composto da sei membri, dei quali due sono espressi dall’Associazione, tre sono designati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche sede della Scuola e uno è indicato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. Il ruolo di Coordinatore del Comitato Scientifico della Scuola è assunto dal Presidente dell’Associazione che è membro di diritto del Comitato stesso.

3. La scuola di Alta Formazione Specialistica si avvale inoltre di un Comitato di Gestione, composto da sei membri, di cui tre sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione, con funzioni di Direttore, Segretario e Tesoriere, e tre sono designati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche sede della Scuola di Alta Formazione Specialistica.

Il Comitato di Gestione, tenuto conto delle proposte del Comitato Scientifico, rende operativo il programma formativo, incarica i docenti, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi assumendo tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento, delibera in ordine all’ammissione o all’esclusione degli iscritti.

4. I membri UNCM componenti il Comitato Scientifico e il Comitato di Gestione della Scuola di Alta Formazione Specialistica durano in carica due anni coincidenti con la durata della Scuola stessa. Essi si riuniscono almeno una volta all’anno in concomitanza con la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

15) Incompatibilità

1.    Le cariche di Presidente dell’UNCM, di componente del Consiglio Direttivo Nazionale, di componente del Collegio dei Garanti e di Responsabile di Settore Scientifico sono incompatibili con:

–      la carica di Presidente di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

–      la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense

–      la carica di componente dell’Organismo Congressuale Forense

–      la carica di dirigente di altre associazioni che si occupano di diritto di famiglia e minorile

–      la funzione di parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro e Sottosegretario

16) Patrimonio

1.    Il patrimonio dell’Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell’Associazione. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell’associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

2.    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative e i beni con esse acquistati
  • beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dagli associati o da terzi
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
  • proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati o a terzi
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  • altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell’Associazione

3.    L’Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all’estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

4.    L’esercizio sociale ha durata dal 1 Gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Tesoriere, predispone il bilancio dell’esercizio e il preventivo e consuntivo economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.

5.    In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

17) Sede

L’UNCM, salva diversa determinazione assunta all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, ha sede presso lo studio del Presidente in carica.

18) DURATA E SCIOGLIMENTO

1.  L’Associazione ha durata indeterminata.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale appositamente convocata, con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. La stessa assemblea provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

19) Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto, previa indicazione nell’ordine del giorno comunicato con l’avviso di convocazione, sono deliberate dall’Assemblea Nazionale con la presenza di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

20) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile per le associazioni non riconosciute.

Revisione approvata all’unanimità dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 28 giugno 2009 presso la sala Conferenze dell’Hotel Costa Brada in Gallipoli.

Revisione approvata all’unanimità dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 19 maggio 2012 presso Centro Congressi Cavour in Roma.

Revisione approvata all’unanimità dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 13 aprile 2013 presso Centro Congressi Palestro in Roma.

Revisione approvata all’unanimità dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 18 novembre 2014 presso il Palazzo di Città in Salerno.

Revisione approvata a maggioranza dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 14 aprile 2018 presso Hotel NH Ambassador in Napoli.

Revisione approvata a maggioranza dei presenti dall’assemblea dei soci dell’UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 28 Settembre 2019 presso Grand Hotel Lamezia Terme in Lamezia Terme

Il presente atto è stato redatto su 13 facciate di pagina dattiloscritte, numerate da 1 a 13, sottoscritto in calce e a margine di ogni foglio dal Presidente dell’U.N.C.M. avv. Grazia Ofelia Cesaro.