Comunicato relativo al testo unificato adottato dalla Commissione Giustizia in materia di riconoscimento figli naturali

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI

ESPRIME

viva soddisfazione ed apprezzamento per il dichiarato intento del testo di porre finalmente fine all’odiosa discriminazione tra figli naturali e legittimi proponendo un’effettiva equiparazione tra gli stessi, considerato che si invocava da diversi anni uno specifico intervento in materia.

EVIDENZIA

che appaiono necessarie, tuttavia, alcune considerazioni ed osservazioni.
In primo luogo, dispiace che, pur in presenza di numerosi studi e progetti di legge – anche delle passate legislature – che già prevedevano una riforma organica e dettagliata della materia, si sia preferito ricorrere allo strumento della delega legislativa che, negli ultimi anni, ha mostrato forti criticità per i tempi non necessariamente abbreviati di approvazione dei decreti legislativi, nonché il rischio di eccesso di delega in una materia che richiederebbe, invece, un esame pieno e proprio da parte del Parlamento.
In secondo luogo, emerge la carenza di un profilo processuale nella riforma presentata che ha perso l’occasione di proporre, sia pure tramite delega al Governo, l’istituzione di un Tribunale Unico per la Famiglia che equipari anche dal punto di vista giudiziario e processuale il trattamento delle posizioni – ad oggi distinte – dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori dal matrimonio.
Desta stupore, peraltro, la scelta di adottare un regime processuale differenziato per i figli nati fuori dal matrimonio, costretti ad avere un Giudice diverso per il solo fatto di non essere figli di genitori coniugati, perpetuando così la discriminazione che l’intento legislativo si propone di rimuovere.
Si aggiunga, altresì, che disciplinare all’interno di quei procedimenti l’ascolto del minore alla presenza dei legali dei genitori si pone in contrasto sia con le indicazioni della Corte di Cassazione che con la stragrande maggioranza dei protocolli siglati in materia e rischia, in concreto, di snaturare l’istituto che consente la partecipazione del minore assimilandolo, invece, ad un mezzo di prova.
Nel merito, è con vivo sollievo che si apprende dell’approvazione dell’emendamento che riformula radicalmente il contenuto dell’art. 2, primo comma, lettera O, riportando la nozione dello stato di abbandono nell’alveo della primaria protezione del minore, così come dell’introduzione del concetto di “responsabilità genitoriale” di cui all’art. 2, primo comma, lettera A – bis.

RILEVA

come in definitiva sia emersa, ancora una volta, la necessità di una riforma sistematica e complessiva che eviti il frazionamento e che scongiuri ulteriori contraddizioni e/o carenze normative.

Bari, 3 luglio 2011
Il Responsabile Settore Civile
Avv. Grazia Cesaro

Il Presidente
Avv. Luca Muglia