Osservazioni sulle proposte di riforma della giustizia minorile

A cura dei responsabili scientifici U.N.C.M. (Grazia CESARO, Tiziana PETRACHI, Katia DI CAGNO)

L’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
In relazione ai diversi progetti di Riforma della Giustizia Minorile
RILEVA

l’opportunità che la Riforma, in ambito civile, debba fondarsi sui seguenti principi ispiratori:

1) Eliminazione della disparità di trattamento fra figli, a seconda della esistenza di un vincolo coniugale tra i genitori. Tale disparità oggi ha il suo apice nell’applicazione dei diversi riti processuali, che si traduce – di fatto – in una tutela differenziata.
E’ noto che l’uso del procedimento camerale, dinanzi al T.M., nonostante gli interventi giurisprudenziali, volti ad estendere le garanzie minime del contraddittorio a tali procedure, conduce in molti casi ad una attenuazione della tutela e alla disparità di prassi nei diversi Tribunali.

2) Specializzazione. La magistratura di famiglia e minorile deve essere specializzata nella materia, deve avere competenza esclusiva, deve essere affiancata dai giudici onorari, che integrino il sapere del collegio giudicante con le loro conoscenze specialistiche per una migliore comprensione dei casi e ogniqualvolta si renda necessario l’ascolto dei minori.
Analoga specializzazione deve essere prevista per gli avvocati che vogliano occuparsi di diritto di famiglia e minorile.

3) Principio di prossimità. La giustizia di famiglia e dei minori deve essere vicina al cittadino.
Alla luce di tali principi :

a) è senz’altro opportuno ridisegnare la geografia giudiziaria, onde consentire prossimità ma non parcellizzazione, equilibrando le risorse in base alla densità di popolazione nei diversi distretti italiani;

b) è opportuno prevedere una razionalizzazione dei riti applicati dinanzi alla A.G. e l’introduzione di regole processuali certe, che consentano di salvaguardare il principio del contraddittorio in ogni procedimento (anche di “volontaria giurisdizione”), pur senza venir meno alla tutela del minore in situazioni di urgenza.
A mero titolo esemplificativo:

  • occorre rivedere la collegialità per tutti i procedimenti, già di competenza del TM, che potrebbero essere assunti dal giudice monocratico (le autorizzazioni alla permanenza ex art. 31 D.Lgs 25.7.1998 n.286; l’attribuzione di cognome ex art. 262 c.c.; le autorizzazioni a matrimonio; ecc.);
  • parificare le procedure di affidamento e mantenimento dei figli naturali e di quelli legittimi.1 Prevedere anche per le procedure di separazione legale e/o divorzio giudiziali che il collegio venga integrato con Giudici onorari con funzioni consultive di partecipazione alla camera di consiglio e di ascolto del minore2;
  • garantire il contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche fissando udienze di discussione con i servizi sociali e specialistici, garantendo in ogni caso facoltà di replica su ogni aggiornamento;
  • prevedere una scansione temporale del processo ragionevolmente certa, responsabilizzando i servizi sociali e i consulenti al deposito delle relazioni nei termini richiesti;
  • garantire la centralità del minore, regolarizzando la materia e, in particolare, assicurando la rappresentanza e difesa del minore in ogni ipotesi di conflitto di interesse, nonché la formazione e specializzazione degli avvocati chiamati a detta difesa;
  • i procedimenti de potestate, così come le procedure di adottabilità, devono continuare ad essere giudicati da un Collegio integrato con le competenze di giudici onorari. Le procedure aperte su ricorso del P.M. devono garantire fin dall’inizio il contraddittorio. Pertanto, salvo i casi di urgenza, il ricorso motivato ai sensi del 163 c.p.c. andrà notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti, concedendo un termine per la costituzione di tutte le parti e mettendo a disposizione delle stesse la documentazione su cui si basa il ricorso;

c) è opportuna la scelta di attribuire a questa A.G. competenza separata ed esclusiva anche in materia di procedimenti penali minorili e procedimenti amministrativi ex art. 25 R.D. 20.07.1934 n.1404, per non disperdere competenze, saperi, specializzazione, ottimizzando, altresì, al massimo il coordinamento tra i plurimi interventi (civili, penali, amministrativi) riguardanti il minore.