CEDU: M.K. v. Greece, 1.02.2018

La Corte EDU ribadisce con questa sentenza l’importanza dell’ascolto del minore nelle decisioni familiari che lo riguardano direttamente, diritto “garantito da più strumenti giuridici internazionali” (§91).

Nella fattispecie, il caso è relativo ad una famiglia greca composta dai genitori divorziati e due figli di 13 e 16 anni. La madre, che detiene la custodia dei minori, decide di trasferirsi in Francia con gli stessi. Tuttavia il padre riesce, in occasione di una visita occasionale, a trattenere in Grecia i figli presso di sé. La madre si rivolge quindi alla Corte di Strasburgo perché insoddisfatta dall’attività delle autorità greche nel ripristinare lo status quo ante con riferimento alle misure vigenti in tema di affidamento e collocamento dei figli minori, lamentando per questi motivi la violazione dell’art. 8 CEDU.

La Corte, tuttavia, nega la sussistenza di tale violazione in base alla considerazione secondo cui le autorità nazionali hanno intrapreso “tutte le misure necessarie che potevano ragionevolmente attendersi da esse”, in base al principio dell’interesse superiore del minore. Infatti, uno dei due figli aveva manifestato chiaramente e reiteratamente la sua volontà di continuare ad abitare con il padre nella propria città d’origine. A tal proposito, la Corte statuisce chiaramente che gli strumenti diretti a valorizzare la volontà del minore impongono che “le autorità competenti amministrative o giudiziarie tengano debitamente conto dell’opinione espressa dal minore” (§92).

AFFAIRE M.K. c. GR_CE