Mozione XXXIII Congresso OUA

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

 

MOZIONE

PER UNA PROCURA DELLA REPUBBLICA

DEDICATA AI MINORENNI

 

PREMESSO CHE

– il disegno di legge 2284 S. contenente Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile prevede la soppressione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

– il medesimo DDL prevede l’istituzione, nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali ove sono istituite le sezioni specializzate distrettuali per la persona, la famiglia e i minori, di “Gruppi Specializzati in materia di persona, famiglia e minori” secondo il modello previsto dagli articoli 102 e ss. del D. Lgs. 159/11;

– il DDL prevede, inoltre, l’istituzione, nelle Procure della Repubblica ove sono istituite le sezioni specializzate circondariali, “di uno o più magistrati della procura ordinaria con competenze specialistiche”.

– in entrambi i casi non è prevista l’esclusività delle funzioni dei magistrati addetti alla materia della persona, della famiglia e dei minori.

 

CONSIDERATO CHE

– attualmente, alle Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono attribuite essenziali funzioni di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, quali:

  • la valutazione delle necessità educative dell’autore di reato, attraverso la predisposizione, con i Servizi e con l’imputato e la sua famiglia, di un percorso educativo che possa divenire oggetto di M.A.P., istituto sostanzialmente diverso rispetto a quello previsto dalla legge n. 67 del 28.04.2014; valutazioni in ordine alla imputabilità del minorenne e alla irrilevanza del fatto;
  • la ricezione delle segnalazioni relative ai casi di disagio minorile e lo svolgimento di una delicata attività di filtro pre-processuale, volto a valutare l’opportunità di intraprendere l’iniziativa in sede civile;
  • la legittimazione all’azione civile (esclusiva, in materia di accertamento dello stato di abbandono), cui consegue la partecipazione al procedimento, attraverso la presenza in udienza, la formulazione di pareri, la presentazione di nuove domande ed il potere di impugnazione (ben diverso, quindi, dal ruolo tradizionale del pubblico ministero ordinario nei procedimenti civili);
  • la competenza ispettiva sulle comunità, presso i quali i minorenni vengono collocati a vario titolo.

– il carico di lavoro delle Procure ordinarie non consentirebbe ai gruppi specializzati, né tantomeno ai magistrati in sede circondariale, di dedicare alle suddette funzioni, sia in ambito civile che penale, l’attenzione e la cura oggi apprestata dalla Procura dedicata, atteso che i magistrati ivi addetti, non potrebbero essere sottratti alle ulteriori incombenze dell’ufficio;

– ciò determinerebbe una grave dissoluzione del bagaglio di enorme competenza ed esperienza di cui la Procura della Repubblica per i Minorenni è oggi portatrice e la compromissione dell’imprescindibile ruolo di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza che oggi essa assicura.

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

– tutti gli strumenti internazionali sottolineano l’importanza della specializzazione al fine di garantire una concreta tutela delle persone minori di età (la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989; • la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006; • la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (serie dei trattati europei n. 5); • la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori del 1996; • la Carta sociale europea riveduta del 1996; • la Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori del 2003; • la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007; • la Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta) del 2008, le “Linee Guida del Consiglio d’Europa del 17/11/10, per una giustizia a misura di minore” e, da ultimo, la direttiva UE 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/05/16 contenente le regole del giusto processo penale minorile europeo;

– in particolare, la specialità del processo penale minorile trova fondamento nell’articolo 30 della Costituzione ed è stata più volte affermata dalla Corte Costituzionale

– che anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere del 13/07/16, ha sottolineato le medesime esigenze.

 

Ciò premesso l’Unione Nazionale Camere Minorili

CHIEDE

al XXXIII Congresso Nazionale Forense, massima assise dell’avvocatura, di approvare e fare propri i contenuti della presente mozione e per l’effetto di invitare il Governo ed il Parlamento ad approvare una modifica del ddl 2284 S. che preveda l’istituzione di sezioni specializzate sia in sede circondariale che distrettuale, coordinate da un Procuratore distrettuale per la persona la famiglia e i minori nominato dal CSM, con competenze esclusive.

 

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