Perplessità dell’UNCM sulle “Linee guida per la sezione famiglia” del Tribunale di Brindisi

Il Tribunale di Brindisi ha recentemente predisposto le “Linee guida per la sezione famiglia”, che mirano a dare maggiore concretezza al principio dell’affidamento condiviso. Le Linee guida propongono il modello del doppio domicilio dei figli, con tempi di permanenza paritetici presso il padre e presso la madre; ciò determina, da un lato il venir meno dell’assegnazione della casa coniugale al genitore “collocatario”, dall’altro il venir meno dell’assegno di mantenimento, nella misura in cui entrambi i genitori provvedano in via diretta alle esigenze dei figli.

Il documento merita senz’altro attenzione, poiché interviene su un tema sempre più attuale, quello dell’affidamento dei figli nel momento della crisi della coppia genitoriale.

Tuttavia, l’approccio utilizzato desta qualche perplessità.

È certamente condivisibile il principio ispiratore delle linee guida, vale a dire la necessità di garantire un rapporto dei figli con il padre e con la madre e l’assunzione della responsabilità genitoriale da parte di entrambi, anche nel caso di disgregazione del nucleo familiare. È giusto che entrambi i genitori continuino a svolgere il proprio ruolo anche dopo la separazione, che si occupino concretamente dei figli e che abbiano la possibilità di trascorrere con loro tempi significativi.

Ma l’attuazione pratica di tale principio va adattata al singolo caso e deve avvenire tenendo prioritariamente in considerazione gli interessi dei figli stessi. I bambini, soprattutto in tenera età, hanno il diritto ad avere una stabilità abitativa ed a mantenere, per quanto possibile, lo stesso tenore di vita goduto prima della separazione.

Ed allora, le Linee guida del Tribunale di Brindisi, sia pure animate dai migliori propositi, sembrano non centrare il problema, laddove tendono ad applicare un modello univoco in ogni situazione, senza tenere conto della fattispecie concreta e delle concrete necessità dei minori.

A ben vedere, il doppio domicilio è praticabile in un numero ristretto di casi e a determinate condizioni, ed è per questo che, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’assegnazione della casa coniugale e l’attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario continua ad essere il sistema più equilibrato e largamente più diffuso, ferma restando la necessità di garantire all’altro genitore spazi e tempi di reale partecipazione alla vita dei figli. Questi ultimi, soprattutto i più piccoli, necessitano di punti di riferimento sicuri e costanti e tale esigenza non può in nessun caso soccombere rispetto alle rivendicazioni degli adulti, se è vero, come ci insegna la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che l’interesse del minore deve avere una considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano.

L’assegnazione della casa non deve essere vista come una sottrazione di beni al coniuge proprietario, ma nell’interesse del minore quale garanzia alla conservazione del proprio ambiente di crescita, senza sradicamenti inutili e dannosi. Del resto, anche a voler considerare la questione dal punto di vista economico, l’assegnazione dell’immobile costituisce già di per sé una forma di contribuzione al mantenimento dei figli, garantendo al genitore proprietario il giusto riconoscimento del suo apporto.

Per ciò che riguarda il mantenimento diretto, appare indispensabile compiere una valutazione delle effettive e concrete esigenze del minore, che spesso non sono specificamente individuabili e non sono nemmeno documentabili. Peraltro, esso presuppone una rilevante collaborazione tra i genitori nella gestione dei figli ed una serena condivisione delle scelte, che spesso risulta di difficile realizzazione.

Il modello che le Linee guida propongono, dunque, non può essere generalizzato, soprattutto in realtà sociali ed economiche più disagiate, e rischia di rivelarsi uno strumento volto unicamente a salvaguardare la posizione formale ed economica dei genitori a discapito del benessere e della crescita serena dei figli.

L’Unione Nazionale Camere Minorili, insieme alla Camera Minorile di Brindisi, è dunque disponibile ad un confronto sulle Linee guida, nell’auspicio che i principi ispiratori delle medesime possano essere meglio coniugati con la necessità di dare prevalenza ai diritti dei bambini e degli adolescenti.

LINEE GUIDA FAMIGLIA (1)