L’attività congressuale del Settore Penale dell’U.N.C.M. si è articolata muovendo dall’esame dei contributi scritti, fatti pervenire da alcune Camere Minorili territoriali (Cosenza, Ferrara, L’Aquila, Milano, Nocera Inferiore, Reggio Calabria, Salerno, Sassari e Taranto) e dal conseguente confronto tra tutti i rappresentanti delle Camere Minorili territoriali, presenti all’incontro.
I temi congressuali, sui quali si è inteso orientare l’esame e l’approfondimento, sono stati:
In merito al primo tema individuato (Messa alla prova, trattamento e recidiva) sono stati posti due distinti interrogativi, in rapporto ai quali è stato possibile raccogliere il seguente orientamento:
1° QUESITO: Siete favorevoli ad apportare correttivi all’attuale disciplina della M.A.P.? E se sì, quali?
2° QUESITO: E’ stato possibile verificare nella vostra esperienza locale una diminuzione della recidivanza in ipotesi di accesso alla M.A.P.? E se sì, mediante l’utilizzo di quale forma progettuale e/o trattamentale?
Anche in relazione al secondo tema individuato (Trattamento dei minori stranieri, autori di reato) sono stati posti due distinti interrogativi, in rapporto ai quali è stato possibile raccogliere il seguente orientamento:
1° QUESITO: Sulla base della vostra esperienza locale è emersa la sussistenza di una diversificazione di trattamento tra minorenni stranieri e minorenni italiani, autori di reato? E se sì, in quali casi?
2° QUESITO: Avete potuto verificare in concreto situazioni di tipo discriminatorio nei riguardi di indagati/imputati minorenni? E se sì, in quali ipotesi?
L’attività congressuale del Settore Psico-sociale dell’U.N.C.M., durante lo studio e l’approfondimento all’interno del relativo sottogruppo, si è articolata muovendo dall’esame delle Relazioni di sintesi scritte, fatte pervenire da alcune Camere Minorili territoriali (Palermo, Verona, Catania, Emilia-Romagna, Cosenza, L’Aquila, Milano, Catanzaro e Picena), e dal conseguente confronto tra tutti i rappresentanti delle Camere Minorili territoriali, presenti all’incontro (Bari, Capitanata, Catania, Cosenza, Emilia-Romagna, Firenze, Lecce, Milano, Reggio Calabria e Taranto), con la preziosa partecipazione del Dott. Ignazio Grattagliano.
L’esame del primo tema individuato (Le finalità educative nel processo minorile: il ruolo dell’avvocato) è stato compiuto in sinergia e collaborazione con il Settore Penale dell’U.N.C.M. (Resp. Avv. Tiziana Petrachi), al fine di poter utilmente confrontarsi sui peculiari aspetti dell’istituto analizzato, che presenta molteplici caratteristiche tipicamente oggetto di studio nell’altro Settore.
Per i medesimi aspetti di comunanza tra i due ambiti, anche l’esame del primo tema individuato dal Settore Penale (I modelli di trattamento sanzionatorio nel processo penale minorile: esame della normativa vigente e prospettive di riforma) è stato effettuato in sinergia e collaborazione con il Settore Psico-sociale, al fine di condividere gli esiti delle rispettive soluzioni raggiunte.
Con riferimento, al primo tema individuato dal Settore Psico-sociale dell’U.N.C.M. <<Le finalità educative nel processo minorile: il ruolo dell’avvocato>>, sul quale notevole è stato il confronto e la dialettica tra i presenti, principalmente in rapporto alla sentita necessità di conferire ancor maggiore vigore ad un istituto così importante per il perseguimento delle finalità educative del processo penale minorile, qual è l’istituto della M.A.P., si è pervenuti alle seguenti conclusioni:
Con riferimento, invece, al primo tema individuato dal Settore Penale, <<I modelli di trattamento sanzionatorio nel processo penale minorile: esame della normativa vigente e prospettive di riforma>>, dopo la rinnovata e unanimemente condivisa posizione sull’opportunità di prevedere nuovi e/o diversi trattamenti sanzionatori per i minorenni, si è pervenuti alle seguenti conclusioni:
Con riferimento al secondo tema individuato <<La sindrome da alienazione genitoriale (Pas): i nodi problematici e metodi di accertamento>>, la discussione tra i presenti è stata particolarmente efficace e costruttiva anche al fine di fugare i luoghi comuni e le strumentalizzazioni che sono state effettuate sul tema da operatori e non del diritto.
Alcuni necessari chiarimenti sono stati unanimemente condivisi e considerati essenziali, al fine di operare delle scelte opportune in materia.
Il dibattito si è concluso sostenendo e sottolineando l’obbligo deontologico, gravante sugli avvocati minorili, di specializzazione e di acquisizione di una cultura multidisciplinare, che consenta di comprendere condotte patologiche dei propri assistiti, al fine di cooperare e sollecitare il sostegno necessario.
A tale fine si è, altresì, condivisa la necessità di elaborare dei protocolli sulle consulenze tecniche di ufficio, che determinino conseguentemente delle prassi condivise e virtuose.
Con riferimento al terzo tema individuato, <<Minori e scuola: l’educazione alla legalita’ e la prevenzione della devianza in ambito minorile>> il confronto è stato interessante ed ha avuto come importante spunto il contributo delle seguenti Camere Minorili: Picena, d’Abruzzo e Cosenza. Successivamente all’evento congressuale è pervenuto anche il contributo della Camera Minorile di Milano.
E’ stata una importante occasione per ribadire la rilevanza delle finalità dell’educazione alla legalità.
Il dibattito ha avuto ad oggetto la sintesi delle esperienze condotte, a livello locale, dalle tre Camere Minorili sopra indicate (Picena, d’Abruzzo e Cosenza), che hanno rivolto la loro attenzione ad alcune scuole primarie di classe quarta e quinta ed alle scuole medie secondarie, sia inferiori che superiori.
Da tali esperienze è emerso con chiarezza l’assoluta importanza del ruolo della scuola nella diffusione della coscienza e conoscenza di una cultura della legalità, che passi attraverso la comprensione della centralità del rispetto delle norme del vivere sociale e dell’altro da sé, oltre che la presa d’atto della responsabilità delle proprie scelte. Il risultato delle sperimentazioni, insieme alla discussione emersa, hanno pertanto consentito di giungere alle seguenti conclusioni:
Firenze, 22 ottobre 2011
Avv. Katia DI CAGNO
Responsabile Nazionale Settore Psico-sociale U.N.C.M.
Ascoli Piceno ospita il 27 settembre 2013 il V° convegno nazionale dell’Unione Nazionale Camere Minorili: Essere e tempo – Infanzia e adolescenza: Giudice, Processo, Giustizia. Idee a confronto tra utopia e progettazione.
Il Convegno è accreditato per la formazione forense con 10 crediti formativi di cui 4 in materia deontologica.
Per iscrizioni, informazioni e prenotazioni consulta il modulo allegato.
A seguire, il 28 settembre 2013, si tiene il congresso nazionale dell’UNCM.
Preg.mo
Dr. Marco Mancinetti
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari della Giustizia
Via Arenula, 70
R O M A
Oggetto: Tavolo tecnico “ Accesso alla professione Forense”
Gentile dott. Mancinetti,
rispondendo alla Sua richiesta pervenuta in data 24 settembre u.s. l’UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI formula sui temi all’oggetto le seguenti proposte.
a. Sul tema della specializzazione:
Tra gli scopi principali dell’U.N.C.M. vi è quello di promuovere lo studio, la ricerca, la formazione e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, nonché di contribuire alla qualificazione degli avvocati nei procedimenti in materia di famiglia e minorili (civili e penali), dei difensori del minore persona offesa dal reato, dei curatori e dei tutori.
All’avvocato minorile e di famiglia, che interviene nei procedimenti civili e nel processo penale in difesa del minore (imputato/ vittima di reato) o che viene nominato tutore/curatore speciale del minore, è affidata la tutela dei diritti umani e fondamentali e dei diritti dei minori in particolare ed esercita il proprio ruolo tecnico- professionale in materie delicate1 svolgendo una funzione sociale .
L’U.N.C.M., quindi, guarda con favore alla regolamentazione normativa delle specializzazioni forensi, avendone sollecitato più volte nel corso degli anni l’attuazione in concreto (cfr comunicati sulla Riforma della professione pubblicati sul sito www.camereminorili.it) e formula le seguenti proposte di modifica al testo del Senato (AC 3900, XVI legislatura) nel testo licenziato l’11 giugno 2012
b. Sull’accesso alla professione : tirocinio professionale
Si condividono le nuove misure relative all’accesso della professione, previste negli art. 39 e 41 della proposta di legge in esame e in particolare la previsione che: i. la pratica sia svolta per la durata di mesi 24 (non essendo condivisibile la diversa previsione di cui all’art.9, comma 6 del decreto-legge n.1/12 essendo il tirocinio finalizzato all’acquisizione delle conoscenze pratiche relative all’esercizio della professione); ii. il tirocinante debba frequentare corsi di formazione biennali in aggiunta alla pratica forense con un esame finale; iii. l’incompatibilità dell’attività di tirocinio con il rapporto di pubblico impiego; iv. la corresponsione di un adeguato compenso al praticante avvocato commisurato all’apporto dato per l’attività svolta (condividendo formulazione indicata nell’art. 41, comma 8 della Commissione Giustizia)
c. Sul corso universitario
In considerazione della funzione sociale cui l’avvocato è chiamato a rispondere per il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali l’UNCM ritiene indispensabile inserire nel corso di laurea lo studio delle materie che nelle svolgimento futuro della specializzazione daranno accesso ai titoli per conseguire la specializzazione e, in particolare, corsi di diritto di famiglia e di diritto minorile civile e penale.
Per un ‘ effettiva conoscenza delle modalità di svolgimento della futura professione è altresì necessario prevedere corsi propedeutici di argomentazione giuridica e argomentazione forense e ciò per favorire, attraverso lo studio di opportuni stili di ragionamento, di comunicazione e di stesura degli atti, la futura trattazione efficiente del processo.
Con i migliori saluti
LUCA MUGLIA
Presidente
UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI
Note:
1 in Europa si definisce “giurisdizione delle relazioni” quella in cui il giudice viene chiamato a decidere in ordine alla vita privata e familiare di una persona, intervento che secondo l’ordinamento costituzionale multilivello deve essere limitato (art. 8 C.E.D.U.) alla misura necessaria alla “protezione della salute o della morale o dei diritti e delle libertà altrui”.