Modalità esecuzione provvedimento giudiziario

L’Unione Nazionale Camere Minorili, riunita a Catania in occasione del IV° CONGRESSO NAZIONALE, alla luce dell’enorme clamore mediatico suscitato da un episodio di cronaca avente ad oggetto le particolari modalità di esecuzione di un provvedimento della magistratura minorile, osserva quanto segue.

Siamo consapevoli, in quanto avvocati che si occupano di diritto minorile e di famiglia, che il provvedimento di allontanamento di un minore rappresenta l’extrema ratio di un iter giudiziario che, prima di ogni altro intervento, promuove il recupero della genitorialità ed il sostegno alla famiglia.
Siamo consapevoli, altresì, che nell’ambito della giurisdizione minorile l’attuazione di tali provvedimenti sia estremamente dolorosa e complessa.
Non possiamo trascurare, inoltre, il fatto che simili interventi vengano adottati nel superiore interesse del minore e che, pertanto, debbano essere necessariamente eseguiti per non snaturare la funzione cogente del provvedimento.
E’ chiaro che, ove i genitori non adempiano e non collaborino al fine di rendere per il minore meno traumatico l’allontanamento, la magistratura deve disporlo avvalendosi di professionisti esperti e, quindi, dell’ausilio e dell’intervento dei Servizi Sociali tenuti ad eseguire il provvedimento.
Il provvedimento può essere attuato presso la scuola o in altri luoghi in cui, non essendo presente la famiglia, l’esecuzione può risultare meno difficoltosa e penalizzante per il bambino.
Laddove tali modalità non possano trovare attuazione è previsto l’intervento delle Forze dell’Ordine, solo in ausilio dei Servizi.
In assenza di una specifica disciplina normativa in materia, soccorrono le “Linee guida per i processi di sostegno e di allontanamento del minore” approvate nel 2010 dal tavolo tecnico cui presero parte l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Ciò premesso, è necessario stigmatizzare la divulgazione delle immagini che ritraggono il minore e la conseguente violazione del suo diritto alla riservatezza, ancor più rilevante in un momento così delicato e doloroso della sua esistenza.
Il processo mediatico si è così sovrapposto al processo celebrato nelle aule del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello, amplificando esponenzialmente ed inutilmente la sofferenza per la persona minore d’età che lo ha subito.
Riteniamo grave che i media si siano prestati a siffatte strumentalizzazioni, trincerandosi dietro il “diritto di cronaca” al solo fine di suscitare clamore e di aumentare l’audience o le tirature dei giornali, così ponendo in essere un’ulteriore violenza nei confronti del minore.
E’ evidente che il “grande pubblico” non sia in grado di valutare e comprendere vicende e decisioni che richiedono competenze giuridiche e che presuppongono la conoscenza reale dei fatti alla base dei provvedimenti.
Auspichiamo l’intervento del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, affinché spettacolarizzazioni di questo tipo non abbiano più a verificarsi, ritenendo la tutela dell’interesse del minore e la riservatezza delle notizie che lo riguardano prevalenti rispetto all’asserito diritto di cronaca, nel rispetto della Carta di Treviso che all’art. 4 vieta “sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione” nei casi di controversie giudiziarie in tema di affidamento dei figli.
Rammentiamo, infine, che nelle proposte di modifica del Codice Deontologico Forense elaborate dall’Unione Nazionale Camere Minorili è espressamente previsto che nei procedimenti familiari e minorili gli avvocati, nel rapportarsi con la stampa, debbano adottare estrema cautela, premurandosi anche di sensibilizzare i propri assistiti al fine di evitare qualsiasi esposizione mediatica che possa turbare e/o compromettere la serenità del minore.

Catania, 13 ottobre 2012

Il Presidente
Avv. LUCA MUGLIA