La Giustizia Minorile e di famiglia: quale riforma?
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La Suprema Corte ha dichiarato la nullità del procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità svoltosi senza l’assistenza legale del minore affermando il principio di diritto secondo cui il minore ha diritto di avere un’assistenza tecnica nei procedimenti di adottabilità e che, ove il tutore non abbia la qualità di stare in giudizio personalmente e non provveda alla nomina di un difensore tecnico, il Tribunale per i Minorenni deve provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio ovvero di un curatore speciale che, se non abilitato a star in giudizio personalmente, dovrà provvedere alla nomina.
Il Gruppo di associazioni, di cui UNCM fa parte, che si occupa del monitoraggio dell’applicazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel nostro ordinamento e nel sistema Giustizia, ha pubblicato il suo 9° Rapporto che verrà presentato a Roma nel prossimo mese di giugno.
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“A fronte, dunque, di quella che qualcuno ha definito “una scelta tragica”, tra il rispetto del principio della vita (che si racchiude nell’embrione ove pur affetto da patologia) e le esigenze della
ricerca scientifica – una scelta, come si è detto, così ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, e che non trova soluzioni significativamente uniformi neppure nella legislazione europea – la linea di composizione tra gli opposti interessi, che si rinviene nelle disposizioni censurate, attiene all’area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”
La Corte Costituzionale dichiara inammissibili i dubbi sul contrasto con la Costituzione di alcuni articoli della legge 40, in particolare per la parte in cui vieta di donare ai fini di ricerca scientifica gli embrioni non impiantabili nell’ambito della procreazione medicalmente assistita.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile per meri motivi procedurali la questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni di Bologna in relazione agli artt. 35 e 36 della legge n. 184/1983 nella parte in cui non consentirebbero – alla stregua del “diritto vivente” – di valutare la rispondenza all’interesse del minore adottato all’estero del riconoscimento della sentenza straniera pronunciante la sua adozione in favore del coniuge del genitore biologico.
In realtà, la Corte motiva la sua decisione riconducendola all’inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo, atteso che il giudice a quo ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendo la fattispecie da cui origina il giudizio principale all’art. 36, co. 4, l. n. 184/1983, che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. Invero, nel caso di specie, considerato che la ricorrente al momento dell’adozione era ancora cittadina americana, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina relativa al riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri.
Si tratta dunque di una decisione procedurale e non di merito, che nulla dice in ordine alla legittimità o meno della stepchild.
Non commettono reato i genitori del bambino nato da madre surrogata se nel paese estero (nel caso di specie l’Ucraina) tale pratica è lecita.
La Consulta ha respinto il ricorso della Procura della Repubblica che voleva condannare i coniugi per violazione della Legge n. 40/2014 sulla fecondazione assistita e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del neonato e per falsità in atto pubblico.
La Corte, di fronte alle incertezze giurisprudenziali sulla questione, richiama l’articolo 7 della CEDU che sancisce il principio della legalità dei delitti e delle pena con la conseguenza che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono.
Il pensiero non può che andare al famoso caso Paradiso Campanelli in cui il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l’allontanamento del minore, collocandolo in comunità per ben due anni, in considerazione della presunta responsabilità penale dei coniugi.
“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Con un’interessantissima ed innovativa pronuncia la Corte osserva come il diritto alla bigenitorialità del minore e al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU esulano da qualsivoglia considerazione di carattere scientifico in ordine all’individuazione della PAS come malattia riconosciuta o meno atteso che l’esistenza di comportamenti ostili da parte di un genitore volti ad escludere il pieno esercizio del diritto alla genitorialità da parte dell’altro costituisce prima di tutto un elemento che il Giudice deve attenzionare nel superiore interesse del minore.
Il gruppo civile dell’UNCM presenta delle linee guida per la definizione concordata delle spese ordinarie e straordinarie con alcuni strumenti di utilità pratica per la condivisione di tale particolare voce di spesa che, come ben sappiamo, spesso costituisce motivo di forte conflitto nella coppia genitoriale anche a distanza dalla separazione o disgregazione della coppia (matrimoniale o non).
Il gruppo suggerisce l’utilizzo di un breve questionario da presentare alle parti per individuare le esigenze della famiglia e dei figli e le risorse a disposizione. Si propone altresì un modello di accordo per la definizione di tempi e modi di condivisione e versamento delle spese.
L’Unione Nazionale Camere Minorili per l’anno 2015 è ospite della Camera di Sassari con la quale ha organizzato una giornata di approfondimento e confronto sul tema della tutela del minore nella conflittualità genitoriale.
Il convegno avrà luogo il 2 ottobre a Sassari presso l’Aula Magna dell’Università di Sassari dalle ore 9 alle ore 18,30 con previsione di pausa dalle ore 13 alle ore 14,30.
Di seguito il programma
10.00 – 13.00 Modera: IDA DEPERU Avvocato Presidente Camera Minorile di Sassari “Raimonda Fois” Intervento ragazzi delle scuole medie e superiori di Sassari: riflessioni sul concetto di “violenza”
Le dimensioni del maltrattamento all’infanzia e della violenza assistita in Italia. Presentazione dell’indagine dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza , Cismai e Terre des Hommes
MARIA LUISA BENINCASA psicologa e psicoterapeuta, consigliere nazionale Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia
I TAVOLA ROTONDA REITERATA VIOLENZA NELLE PROBLEMATICHE FAMILIARI E NELL’INCAPACITÀ GENITORIALE
KATIA DI CAGNO Avvocato Responsabile settore psico-sociale pedagogico a colloquio con: PATRIZIA PATRIZI Docente di Psicologia sociale e giuridica nel Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’informazione dell’Università degli studi di Sassari FILIPPO DETTORI Docente di Pedagogia speciale – Università degli Studi di Sassari CRISTIANO DEPALMAS Pedagogista – Polizia di Sassari – Questura di Sassari LORENZA BAZZONI Psicologa – Psicoterapeuta – GLAMM – ASL Sassari CRISTINA MAGGIA Vicepresidente Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia MARIA COPPOLA Sociologa – responsabile Soroptimist Help Application Women
14.30 – 18.00 Pomeriggio Modera: PAOLA LOVATI Avvocato Presidente Unione Nazionale Camere Minorili
II TAVOLA ROTONDA I MEZZI DI PROVA A TUTELA DEL MINORE NELL’ACCERTAMENTO DELLA VIOLENZA ASSISTITA NECESSITÀ DI NOMINA DEL CURATORE SPECIALE?
REBECCA RIGON Avvocato Responsabile Settore Civile UNCM a colloquio con: LUIGI NONNE Docente di diritto privato presso il dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari STEFANIA DEIANA Magistrato Tribunale Ordinario di Sassari, Collegio Famiglia GUIDO VECCHIONE Magistrato del Tribunale per i Minorenni di Sassari
III TAVOLA ROTONDA I MINORI NEI CONFLITTI INTRAFAMILIARI: PROSPETTIVE INTERNAZIONALI
GRAZIA CESARO Avvocato Responsabile Settore Internazionale UNCM a colloquio con: ROBERTO CHENAL Segretario Legale presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
IV TAVOLA ROTONDA LA VIOLENZA ASSISTITA INTRAFAMILIARE DA CATEGORIA PSICOSOCIALE A FATTISPECIE AUTONOMA DI REATO? SUSSUNZIONE NELL’ART. 572 C.P.? ANALOGIE CON LA FATTISPECIE DELL’ART. 609-QUINQUIES C.P. (CORRUZIONE DI MINORENNE)
PINA ZAPPETTO Avvocato Responsabile Settore Penale Camera Minorile di Sassari, delegata dal Responsabile nazionale Avv. Tiziana Petrachi a colloquio con: FABIO ROIA Presidente di sezione Tribunale di Milano MARCO BOUCHARD Magistrato presso Tribunale di Firenze GILBERTO GANASSI Procuratore aggiunto presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari LUISELLA PAOLA FENU Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari
Dibattito
conclude: RITA PERCHIAZZI Avvocato Vicepresidente Unione Nazionale Camere Minorili
Locandina – Congresso UNCM – Sassari 2015